Ordinanza n. 143/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio pari a 13,30, inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico, pari a 13,30, assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento al quesito n. 9; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 1 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; nonché per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti che Codesto Ecc.mo T.A.R. riterrà più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla prova orale del concorso per dieci posti di fisioterapista, conseguente all’attribuzione del punteggio di 13,30 nella prova pratica
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova pratica del concorso, il punteggio numerico di 13,30, il questionario somministrato e gli atti della commissione relativi alla predisposizione, correzione e abbinamento dei test, deducendo che alcuni quesiti e le relative opzioni di risposta sarebbero stati erronei o fuorvianti e che vi sarebbero state errate correzioni. In particolare, ha contestato il quesito n. 1, concernente le migliori pratiche fisioterapiche per la gestione della fatica nei pazienti affetti da sclerosi multipla, nonché il quesito n. 9. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la riammissione alla procedura e il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio, nuova correzione o ripetizione della prova ovvero neutralizzazione dei quesiti viziati. L’A.S.L. ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, sostenendo che la commissione, con verbale del 16 marzo 2026, aveva rideterminato i punteggi.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di improcedibilità, rilevando che la ricorrente non risultava comunque tra i candidati ammessi alla prova orale all’esito della rideterminazione dei punteggi. Ha ritenuto che il periculum in mora fosse adeguatamente fronteggiabile mediante l’ammissione con riserva alla prova orale. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che le censure relative al quesito n. 1 e alle risposte possibili richiedevano un necessario approfondimento, anche perché l’A.S.L. non aveva svolto specifiche difese sul punto. Ha quindi ordinato alla commissione esaminatrice di riesaminare, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, la posizione della ricorrente con riferimento al quesito n. 1, tenendo conto delle deduzioni formulate nel primo motivo di ricorso. In via cautelare ha ammesso la ricorrente con riserva alla prova orale e ha fissato una successiva camera di consiglio per verificare l’esito del riesame. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con bilanciamento degli interessi e adozione di una misura interinale idonea a evitare il pregiudizio derivante dalla mancata partecipazione alla prova orale.
art. 30 c.p.a.
La ricorrente ha prospettato il risarcimento del danno in forma specifica, ma l’ordinanza cautelare ha disposto, allo stato, l’ammissione con riserva alla prova orale e il riesame della posizione, senza definire la domanda risarcitoria.
Massime di principio
- In una controversia concorsuale, quando la mancata ammissione a una prova successiva può determinare un pregiudizio non adeguatamente reversibile, il giudice può ammettere il candidato con riserva alla prova, subordinando la stabilizzazione della posizione all’esito del riesame o del giudizio di merito.
- L’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta rideterminazione dei punteggi non è fondata quando il candidato, anche all’esito della nuova valutazione amministrativa, non abbia conseguito l’ammissione alla fase successiva e permanga quindi l’interesse concreto alla decisione.
- La contestazione di un quesito concorsuale e delle relative opzioni di risposta può giustificare un riesame cautelare quando le doglianze evidenzino un possibile errore o carattere fuorviante del quesito e l’amministrazione non abbia fornito specifiche difese sul punto.
- Quando il necessario approfondimento della correttezza di un quesito concorsuale non consente una definizione immediata della controversia, il giudice può ordinare alla commissione esaminatrice un riesame mirato, indicando l’oggetto dell’esame e un termine per provvedere, e fissare una successiva udienza per verificarne l’esito.
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