Cassazione Penale, Sentenza n. 32334/2022 del 02/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che aveva dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione e confermato le statuizioni civili, lamentando violazione dell'art. 129 c.p. e carenza/"apparenza" della motivazione. Chiedeva che, in luogo della dichiarazione di estinzione per prescrizione, venisse pronunciata una decisione pienamente assolutoria ai sensi dell'art. 129 c.p., e sosteneva che la Corte d'appello avesse motivato con formule di stile senza riportare gli elementi fattuali e probatori acquisiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello non fosse meramente apparente o inesistente: la motivazione d'appello può integrarsi per relationem con quella di primo grado quando vi sia una doppia conforme affermazione di responsabilità, e nella fattispecie l'appello ha esaminato le censure con criteri omogenei al Tribunale e ha richiamato e spiegato le singole ragioni per cui non era possibile l'assoluzione (nessuna esimente anche putativa, prova delle condotte minacciose dalle dichiarazioni e dai filmati, rilevanza del danneggiamento e responsabilità civile). Perciò il ricorso è stato giudicato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 cod. pen.
Il ricorrente invocava l'art. 129 c.p. per ottenere una pronuncia pienamente assolutoria anziché la dichiarazione di estinzione per prescrizione; la Corte ha ritenuto che non si fosse prodotto alcun vizio di applicazione di tale norma e che l'appello abbia adeguatamente motivato la ragione della mancata assoluzione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La norma disciplina i motivi di nullità della motivazione impugnabile in cassazione (scarso contenuto motivazionale). La Corte ha escluso che la sentenza d'appello presentasse i vizi denunciati ai sensi di questa disposizione.
Giurisprudenza consolidata (principio di integrazione della motivazione)
Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011; Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014
Principio secondo cui, in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, le motivazioni di primo grado e d'appello si integrano reciprocamente (motivazione per relationem). La Corte ha applicato questo principio per ritenere sufficiente la motivazione d'appello.
Massime di principio
- Quando vi sia una conferma conforme della responsabilità in primo e secondo grado, le motivazioni dei due gradi si considerano integrate: un'appello può richiamare e completare le ragioni del primo grado senza dover ripetere integralmente ogni passaggio.
- Per censurare la motivazione in cassazione è necessario indicare concretamente i vizi previsti dall'art. 606 c.p.p. (es. motivazione apparente, illogica o omissiva); meri rilievi assertivi o generici sono inidonei e portano all'inammissibilità.
- Richiamare la sentenza di primo grado è legittimo, ma l'appello deve comunque esplicitare le ragioni per cui non è stata accolta l'assoluzione; la cortese sintesi per relationem è ammessa purché il percorso logico-giuridico complessivo sia valutabile.
- Se si contesta la mancata pronuncia assolutoria (anziché estinzione per prescrizione), occorre dimostrare che vi erano elementi chiari e specifici che avrebbero imposto l'assoluzione e che siano stati ignorati dal giudice; non basta lamentare in termini generici la scarsità della motivazione.
- Le statuizioni civili possono essere confermate anche quando il reato si estingue per prescrizione; chi impugna deve proporre censure specifiche sulle ragioni del mantenimento della responsabilità civile.
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