Cassazione Penale, Ordinanza n. 36860/2025 del 12/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte d'appello di Trieste che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Il ricorso articolava cinque motivi: con i primi due si denunciavano violazione di legge e vizi di motivazione in punto di responsabilità ex art. 648 c.p., sostenendo che la motivazione fosse contraddittoria e illogica e lamentando la mancata acquisizione di documentazione difensiva prodotta in altro procedimento definito con sentenza di non luogo a procedere; con il terzo si contestava il mancato inquadramento del fatto nella fattispecie di incauto acquisto ex art. 712 c.p. e il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p.; con il quarto si deduceva il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata della ricettazione di lieve entità ex art. 648, comma 4, c.p.; con il quinto si denunciava l'omesso avviso alle parti, al momento della lettura del dispositivo, circa la possibilità di applicare pene sostitutive ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero a una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità, essendo la motivazione della sentenza impugnata immune da vizi logici e giuridici; ha reputato i motivi terzo e quarto meramente reiterativi di doglianze già respinte in appello e comunque infondati, poiché la Corte territoriale aveva escluso l'incauto acquisto sulla base dell'accertato dolo di ricettazione e aveva negato sia l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. sia la fattispecie di cui all'art. 648, comma 4, c.p. in ragione delle caratteristiche e del valore non irrisorio del bene; ha inoltre giudicato manifestamente infondato il quinto motivo, affermando che l'omesso avviso sulle pene sostitutive non determina nullità della sentenza, trattandosi di potere discrezionale del giudice. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La ricettazione è stata ritenuta integrata sulla base dell'accertamento del dolo; la corte di legittimità non rivaluta il merito quando la motivazione del giudice di appello è congrua e non illogica.
art. 712 c.p.
La riqualificazione in incauto acquisto è stata esclusa perché la condotta presentava un positivo accertamento del dolo di ricettazione.
art. 62, n. 4, c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata negata in ragione del non irrisorio valore del bene oggetto di ricettazione.
art. 648, comma 4, c.p.
La fattispecie attenuata di ricettazione di lieve entità è stata esclusa per la ricostruzione della condotta e per le caratteristiche e il valore del bene.
artt. 132 e 133 c.p.
La determinazione e graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o illogicità manifesta.
art. 545-bis, comma 1, c.p.p.
L'omesso avviso in udienza sulla possibilità di applicare pene sostitutive non comporta nullità della sentenza, perché il giudice non è obbligato a proporre la misura sostitutiva ed esercita una valutazione discrezionale.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove quando la sentenza impugnata offra una motivazione logica, coerente e completa sulla responsabilità.
- La riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave è preclusa se il giudice di merito abbia accertato elementi incompatibili con l'ipotesi alternativa, in particolare il dolo richiesto dal reato più grave.
- Le censure riproduttive di doglianze già esaminate e disattese in appello sono inammissibili quando non introducano reali profili di legittimità.
- Il sindacato di cassazione sulla pena è limitato ai casi di arbitrio o manifesta illogicità della motivazione, non potendo essere chiesta una nuova graduazione del trattamento sanzionatorio.
- L'omessa comunicazione immediata della possibile applicazione di pene sostitutive non determina nullità, poiché il giudice conserva un potere discrezionale nella valutazione dei relativi presupposti e non è tenuto a proporre la misura in ogni caso.
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