Cassazione Civile, Sentenza n. 20961/2021 del 22/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione delle sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Liguria che avevano rigettato i ricorsi avverso avvisi di accertamento relativi all'anno 2005: uno contestato alla società Planet s.n.c. (maggiori imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA) e due contestati ai soci (imputazione dei redditi ai sensi dell'art. 5 del TUIR). Questioni sollevate: (i) difetto di integrità del contraddittorio per assenza della società estinta; (ii) rilevanza della cancellazione della società dal registro delle imprese (estinzione) e conseguenze sulla capacità processuale e sulla legittimazione a essere destinatari dell'avviso; (iii) legittimità degli avvisi notificati ai soci in quanto successori sui generis; (iv) carenza motivazionale delle sentenze d'appello che motivano "per relationem"; (v) questioni procedurali relative al deposito tardivo delle conclusioni del Procuratore generale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i tre ricorsi. In sintesi: per il ricorso RG 8926/14 (gli ex soci in qualità di ricorrenti contro la CTR che aveva rigettato l'appello relativo alla Planet s.n.c.) il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, il secondo motivo è stato rigettato ma la Corte ha corretto la motivazione: essendo la Planet stata cancellata dal registro delle imprese il 19/7/2006 (prima della notifica dell'avviso del 2009), la società era estinta e il ricorso originario proposto dalla società era inammissibile; la sentenza della CTR n. 88/02/13 è stata cassata senza rinvio e dichiarata l'inammissibilità del ricorso originario della Planet; le spese di merito compensate, spese di legittimità a carico dei ricorrenti. Nei ricorsi RG 8928/14 e RG 8929/14 (dei singoli soci Ponte Fabio e Ponte Alberto) il primo motivo è stato dichiarato inammissibile; il secondo motivo è stato rigettato (con conferma del principio secondo cui, in caso di estinzione della società, i soci sono legittimati in ragione della trasparenza fiscale ex art. 5 TUIR e possono essere destinatari dell'azione); il terzo motivo è stato ritenuto fondato perché le sentenze d'appello n. 89/02/13 e n. 90/02/13 contenevano una motivazione essenzialmente "per relationem" priva di autonoma disamina: tali sentenze sono state cassate e la causa rinviata alla CTR della Liguria in diversa composizione per nuovo esame, con regolazione delle spese del giudizio di legittimità in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
La cancellazione dal registro delle imprese estingue la società; tale estinzione impedisce la prosecuzione dell'azione proposta dalla società estinta (difetto di capacità processuale). Per le società di persone la pubblicità è dichiarativa, ma la cancellazione produce comunque effetto estintivo salvo prova della continuazione dell'operatività sociale.
art. 5 TUIR (d.P.R. 917/1986)
Principio di trasparenza: i redditi della società di persone sono imputati direttamente ai soci; ciò giustifica la legittimazione dei soci, anche dopo estinzione della società, ad essere chiamati in giudizio (successione sui generis) e la possibilità di notificare avvisi ai soci.
art. 36 e art. 61 d.lgs. 546/1992
Richiedono che la decisione della commissione tributaria sia adeguatamente motivata; la motivazione "per relationem" dell'appello è insufficiente se non mostra che il giudice d'appello ha valutato specificamente le doglianze dell'appellante.
art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)
Fissa il termine per la presentazione delle conclusioni del Procuratore generale; la Corte ha ritenuto che la tardività del deposito sia una nullità relativa, sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto tutela il diritto di difesa delle parti e non l'interesse pubblico che rende obbligatoria la presenza del P.G.
art. 382 c.p.c.
In caso di vizio insanabile originario (es. azione promossa da soggetto estinto) la sentenza impugnata può essere annullata senza rinvio.
art. 111 Cost.
Riferimento ai principi del giusto processo, comprensivi del diritto al contraddittorio e alla ragionevole durata del processo; la Corte utilizza tali principi per giustificare la riunione dei giudizi e la regolazione delle formalità processuali.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese, se anteriore alla notifica dell'avviso di accertamento, determina l'estinzione della società e rende inammissibile ogni azione promossa in nome della società estinta; l'Ufficio dovrà rivolgere l'accertamento direttamente agli ex soci ove ricorrano le condizioni di legge.
- Nei rapporti tributari con società di persone, l'art. 5 TUIR realizza una successione "sui generis": i soci possono essere destinatari dell'azione fiscale e avere legittimazione attiva e passiva anche in assenza di litisconsorzio con la società estinta.
- La decisione d'appello in materia tributaria non può limitarsi a motivare "per relationem" alla sentenza di primo grado: è necessaria un'autonoma valutazione delle doglianze e degli elementi probatori per consentire il controllo di legittimità.
- La tardività di atti del Pubblico Ministero o del Procuratore generale fissati da specifiche norme processuali costituisce nullità relativa, opponibile dalle parti e sanabile per mancata eccezione (acquiescenza).
- Quando più giudizi afferenti la stessa vicenda sostanziale sono stati trattati separatamente ma con identità di causa petendi, difese e trattazione, la Corte può disporne la riunione per evitare declaratorie formali inutili e garantire la ragionevole durata del processo.
- Per opporsi ad avvisi notificati agli ex soci occorre, se si vuole contestare la titolarità o la dinamica successoria, fornire prova della effettiva continuazione dell'attività sociale dopo la cancellazione (per superare la presunzione di estinzione derivante dalla cancellazione).
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