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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20961/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione delle sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Liguria che avevano rigettato i ricorsi avverso avvisi di accertamento relativi all'anno 2005: uno contestato alla società Planet s.n.c. (maggiori imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA) e due contestati ai soci (imputazione dei redditi ai sensi dell'art. 5 del TUIR). Questioni sollevate: (i) difetto di integrità del contraddittorio per assenza della società estinta; (ii) rilevanza della cancellazione della società dal registro delle imprese (estinzione) e conseguenze sulla capacità processuale e sulla legittimazione a essere destinatari dell'avviso; (iii) legittimità degli avvisi notificati ai soci in quanto successori sui generis; (iv) carenza motivazionale delle sentenze d'appello che motivano "per relationem"; (v) questioni procedurali relative al deposito tardivo delle conclusioni del Procuratore generale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha riunito i tre ricorsi. In sintesi: per il ricorso RG 8926/14 (gli ex soci in qualità di ricorrenti contro la CTR che aveva rigettato l'appello relativo alla Planet s.n.c.) il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, il secondo motivo è stato rigettato ma la Corte ha corretto la motivazione: essendo la Planet stata cancellata dal registro delle imprese il 19/7/2006 (prima della notifica dell'avviso del 2009), la società era estinta e il ricorso originario proposto dalla società era inammissibile; la sentenza della CTR n. 88/02/13 è stata cassata senza rinvio e dichiarata l'inammissibilità del ricorso originario della Planet; le spese di merito compensate, spese di legittimità a carico dei ricorrenti. Nei ricorsi RG 8928/14 e RG 8929/14 (dei singoli soci Ponte Fabio e Ponte Alberto) il primo motivo è stato dichiarato inammissibile; il secondo motivo è stato rigettato (con conferma del principio secondo cui, in caso di estinzione della società, i soci sono legittimati in ragione della trasparenza fiscale ex art. 5 TUIR e possono essere destinatari dell'azione); il terzo motivo è stato ritenuto fondato perché le sentenze d'appello n. 89/02/13 e n. 90/02/13 contenevano una motivazione essenzialmente "per relationem" priva di autonoma disamina: tali sentenze sono state cassate e la causa rinviata alla CTR della Liguria in diversa composizione per nuovo esame, con regolazione delle spese del giudizio di legittimità in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione dal registro delle imprese estingue la società; tale estinzione impedisce la prosecuzione dell'azione proposta dalla società estinta (difetto di capacità processuale). Per le società di persone la pubblicità è dichiarativa, ma la cancellazione produce comunque effetto estintivo salvo prova della continuazione dell'operatività sociale.

  • art. 5 TUIR (d.P.R. 917/1986)

    Principio di trasparenza: i redditi della società di persone sono imputati direttamente ai soci; ciò giustifica la legittimazione dei soci, anche dopo estinzione della società, ad essere chiamati in giudizio (successione sui generis) e la possibilità di notificare avvisi ai soci.

  • art. 36 e art. 61 d.lgs. 546/1992

    Richiedono che la decisione della commissione tributaria sia adeguatamente motivata; la motivazione "per relationem" dell'appello è insufficiente se non mostra che il giudice d'appello ha valutato specificamente le doglianze dell'appellante.

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)

    Fissa il termine per la presentazione delle conclusioni del Procuratore generale; la Corte ha ritenuto che la tardività del deposito sia una nullità relativa, sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto tutela il diritto di difesa delle parti e non l'interesse pubblico che rende obbligatoria la presenza del P.G.

  • art. 382 c.p.c.

    In caso di vizio insanabile originario (es. azione promossa da soggetto estinto) la sentenza impugnata può essere annullata senza rinvio.

  • art. 111 Cost.

    Riferimento ai principi del giusto processo, comprensivi del diritto al contraddittorio e alla ragionevole durata del processo; la Corte utilizza tali principi per giustificare la riunione dei giudizi e la regolazione delle formalità processuali.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese, se anteriore alla notifica dell'avviso di accertamento, determina l'estinzione della società e rende inammissibile ogni azione promossa in nome della società estinta; l'Ufficio dovrà rivolgere l'accertamento direttamente agli ex soci ove ricorrano le condizioni di legge.
  • Nei rapporti tributari con società di persone, l'art. 5 TUIR realizza una successione "sui generis": i soci possono essere destinatari dell'azione fiscale e avere legittimazione attiva e passiva anche in assenza di litisconsorzio con la società estinta.
  • La decisione d'appello in materia tributaria non può limitarsi a motivare "per relationem" alla sentenza di primo grado: è necessaria un'autonoma valutazione delle doglianze e degli elementi probatori per consentire il controllo di legittimità.
  • La tardività di atti del Pubblico Ministero o del Procuratore generale fissati da specifiche norme processuali costituisce nullità relativa, opponibile dalle parti e sanabile per mancata eccezione (acquiescenza).
  • Quando più giudizi afferenti la stessa vicenda sostanziale sono stati trattati separatamente ma con identità di causa petendi, difese e trattazione, la Corte può disporne la riunione per evitare declaratorie formali inutili e garantire la ragionevole durata del processo.
  • Per opporsi ad avvisi notificati agli ex soci occorre, se si vuole contestare la titolarità o la dinamica successoria, fornire prova della effettiva continuazione dell'attività sociale dopo la cancellazione (per superare la presunzione di estinzione derivante dalla cancellazione).

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