Cassazione Penale, Sentenza n. 2627/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante modale di cui all'art. 416-bis, comma 1, c.p. ("metodo mafioso"). Il ricorrente contestava l'applicazione dell'aggravante sostenendo che mancassero indici rivelatori della qualità intimidatoria della condotta e che la richiesta estorsiva non avesse prodotto alcun effetto intimidatorio sulla vittima; chiedeva quindi l'esclusione dell'aggravante e la riduzione della pena, con massima diminuzione per il tentativo e massima valorizzazione delle circostanze attenuanti generiche. Nel procedimento è inoltre emersa una questione procedurale relativa alla fissazione dell'udienza iniziale senza formalità per un errore circa la sottoscrizione dell'atto di impugnazione, e alla mancata produzione di conclusioni scritte dalle parti in sede di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità e manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello che aveva riconosciuto l'aggravante del "metodo mafioso", in quanto la condotta evocava la forza intimidatrice del contesto e del clan dominante sul territorio, e ha ricordato che l'aggravante è connessa al metodo e non all'effetto concreto prodotto sulla vittima (l'aggravante si perfeziona al momento della manifestazione modale). Ha inoltre statuìto che la mancata produzione di conclusioni scritte dalle parti, debitamente avvisate, non determina la nullità della procedura. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
L'aggravante modale del "metodo mafioso" si riferisce al metodo delinquenziale e alle modalità intimidatorie che evocano la forza del gruppo mafioso; non richiede che la intimidazione abbia prodotto un concreto effetto sulla vittima, essendosi realizzata al momento della sua evocazione modale.
art. 182, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede che chi "non ha interesse all'osservanza della disposizione violata" non può eccepire la nullità a regime intermedio; applicato per escludere che la mancanza di conclusioni scritte, in assenza di interesse delle parti, dia luogo a nullità della procedura.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma richiamata in relazione alla nuova fissazione dell'udienza dopo l'errore procedurale sulla sottoscrizione dell'atto di impugnazione; regola la procedura di fissazione e comunicazione dell'udienza.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile: condanna alle spese processuali e possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria (qui applicata con l'assegnazione di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende).
Corte Cost., sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in rapporto al criterio di colpa che può giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria per ricorso manifestamente infondato o inammissibile.
Massime di principio
- Per contestare in Cassazione il riconoscimento dell'aggravante modale di cui all'art. 416-bis, comma 1, è necessario un motivo specifico e ben articolato che metta in relazione le dedotte carenze probatorie con i criteri giuridici applicati: affermazioni generiche sono inutili e determinano l'inammissibilità.
- L'aggravante "metodo mafioso" è centrata sulle modalità della condotta e sull'evocazione di potere intimidatorio del gruppo: non richiede che la intimidazione abbia prodotto effetti concreti sulla vittima, poiché si realizza al momento dell'espressione modale.
- La mancata reazione della vittima alla richiesta estorsiva non elimina automaticamente l'aggravante modale: il punto è se la condotta sia oggettivamente funzionale a evocare l'assoggettamento tipico dell'azione mafiosa.
- In sede di cassazione i motivi che incidono sulla determinazione della pena devono confrontarsi puntualmente con la motivazione dei giudici di merito; mere richieste di riduzione senza specificità sono inammissibili.
- La mancata produzione di conclusioni scritte in appello, se le parti sono state regolarmente avvisate e non hanno interesse a eccepire la nullità, non comporta nullità del procedimento; occorre valutare l'esistenza di un interesse effettivo all'osservanza della formalità violata.
- Proporre ricorso privo di specificità o manifesto infondato espone al rischio di condanna alle spese e all'applicazione di una sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende); è quindi essenziale un adeguato filtro difensivo prima di inoltrare il gravame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2591/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2593/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2594/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2595/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2596/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2597/2025 del 22/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →