Cassazione Penale, Sentenza n. 04583/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Un unico motivo: violazione dell'art. 238-bis c.p.p. per contrasto di giudicati. Il ricorrente deduceva che non v'è prova che l'imputato abbia violato la proprietà della persona offesa e che si sia stabilito a dimorarvi; sosteneva che, essendo stati assolti i coimputati con sentenza irrevocabile prodotta in udienza, non si poteva in questo giudizio contraddire la verifica dei medesimi fatti storici già accertata
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Motivi principali: 1) mancata valida remissione di querela (le formalità previste dagli artt. 340 e 339 c.p.p. non risultano rispettate e non è stato accertato l'identità del dichiarante; l'autentica dell'avv. difensore non è ammissibile nella specie); 2) il motivo è in parte non consentito (impugnazione di norma processuale fuori dalle ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p.) e in parte aspecifico (censura generica della motivazione). La Corte ha inoltre chiarito che l'acquisizione di sentenze irrevocabili ai sensi dell'art. 238-bis non determina un automatismo nel recepimento dei fatti e delle argomentazioni di altre decisioni: il giudice conserva autonomia logico-giuridica nell'accertamento. La Corte territoriale ha fornito motivazione ritenuta coerente e non disarticolata. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 238-bis cod. proc. pen.
L'acquisizione agli atti di sentenze divenute irrevocabili non impone al giudice del procedimento un recepimento automatico dei fatti e delle argomentazioni di quelle sentenze; il giudice conserva autonomia e libertà nelle operazioni logiche di accertamento
art. 340 cod. proc. pen.
La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela
La remissione deve rispettare formalità rigide: essere resa personalmente o tramite procuratore speciale, ricevuta dall'autorità o da un ufficiale di polizia giudiziaria con immediata trasmissione e accertamento dell'identità
art. 339 cod. proc. pen.
La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all'interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l'identità del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante
Le stesse formalità della rinuncia (art. 339) sono richiamate per la remissione: senza accertamento dell'identità e sottoscrizione secondo le forme previste la remissione è invalida
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Indica le ipotesi tassative di ricorso per Cassazione relative a violazione di norme processuali che comportano nullità o inammissibilità; censure processuali fuori da quelle ipotesi non sono ammissibili in Cassazione nella forma generica dedotta
art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamate in relazione al principio che motivi cumulativi, promiscui o aspecifici (denunzia generica di inosservanza o errata applicazione della legge e vizio della motivazione) rendono il ricorso aspecifico e inammissibile
art. 187 e art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamati dal giudice per evidenziare le regole interpretative cui si riferisce l'art. 238-bis: anche nell'acquisizione di atti di altri procedimenti il giudice applica regole autonome di interpretazione e apprezzamento probatorio
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente a €3.000
Massime di principio
- La remissione della querela e la sua accettazione richiedono forme rigide (personale o tramite procuratore speciale, accertamento dell'identità, ricevuta dall'autorità o ufficiale di P.G.); autocertificazioni o autentiche del difensore non valgono se mancano le condizioni previste
- L'acquisizione di sentenze irrevocabili ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. non vincola il giudice chiamato a decidere: non esiste un automatismo di recezione dei fatti o delle argomentazioni altrui; il giudice mantiene autonomia nella valutazione probatoria
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e distinti: la denunzia generica, cumulativa o promiscua di più vizi (violazione di legge e vizio della motivazione insieme senza precisazioni) rende il ricorso aspecifico e inammissibile
- Non è possibile, in sede di legittimità, limitarsi a proporre una diversa lettura del materiale probatorio: occorre individuare e dimostrare un vizio di motivazione concreto e specifico
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e può comportare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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