Cassazione Penale, Sentenza n. 5004/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva respinto la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP del 14/02/2022 che aveva disposto la custodia in carcere nei confronti di Davide Perronace. Le contestazioni principali riguardano: (i) difetto di motivazione sulla gravità indiziaria in relazione all'accusa di partecipazione a sodalizio di stampo mafioso (capo 1), con mancanza di argomentazione sulla forza intimidatrice, condizione di assoggettamento e collegamento con la "casa madre"; (ii) difetto di motivazione e insufficienti riscontri probatori sui reati contestati ai capi 9 (rivelazione di segreti d'ufficio), 46 (tentata estorsione o esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza), 47 (spaccio di stupefacenti), 48 e 49 (illecita concorrenza con violenza/tentata estorsione) e 90 (intestazione fittizia di beni). Il ricorrente eccepiva inoltre l'insufficienza delle captazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori come prova, e contestava la qualificazione di alcuni fatti come aggravati dalla matrice mafiosa.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato respinto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale aveva fornito motivazione congrua e puntuale sia sulla sussistenza di una articolazione mafiosa nel territorio di Anzio e Nettuno (anche valorizzando accertamenti definitivi del Tribunale di Velletri, dichiarazioni di collaboratori e sentenze di altri procedimenti) sia sul ruolo direttivo e significativo del ricorrente all'interno del sodalizio. Analogamente, i giudici del merito avevano adeguatamente illustrato i riscontri probatori relativi ai capi 9, 47, 48, 49 e 90 (con riferimento a captazioni, contenuti interlocutori, e conversazioni da cui emergevano decisioni e intenzioni del ricorrente). Si è inoltre osservato che non sussiste più interesse ad impugnare quanto già annullato dal Tribunale in relazione al capo 46. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
indica la competenza del Tribunale quale giudice del riesame per le misure cautelari; citata per spiegare la qualità del giudice che ha adottato l'ordinanza impugnata
d.lvo n. 152/2006
normativa ambientale richiamata in relazione alla contestazione di violazioni normative in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti (capo 91); la decisione ha ritenuto sussistente la rilevanza degli addebiti afferenti ai rifiuti
art. 616 cod. proc. pen.
norma processuale che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Per la conferma di misure cautelari per reati associativi di tipo mafioso è sufficiente una motivazione che colleghi elementi pregressi (sentenze irrevocabili, accertamenti di altri giudici) alle emergenze investigative attuali, unitamente a dichiarazioni di collaboratori e captazioni quando descrivono struttura, metodo mafioso e ruolo del singolo.
- Le captazioni, se contestualizzate e corredate da riscontri (es. riscontri investigativi o dichiarazioni di terzi), possono costituire elemento idoneo a sostenere la gravità indiziaria anche in relazione a reati come spaccio o estorsione tentata.
- La mancanza di un organigramma formale non esclude la prova di una 'locale' mafiosa: può essere dimostrata attraverso convergenza di fonti (sentenze, dichiarazioni collaboratori, conversazioni intercettate) che evidenzino metodo mafioso e ruolo di vertice di individui.
- Se il giudice del riesame modifica la qualificazione giuridica di alcuni fatti (es. dequalificazione o annullamento parziale dell'ordinanza genetica), la parte che impugna perde interesse a censurare quelle porzioni già annullate; le impugnazioni devono concentrarsi su profili non sopravvenuti o non modificati.
- Le censure generiche sulla presunta insufficienza probatoria (senza indicare specifici vizi logici o violazioni di prova) hanno scarse probabilità di successo in Cassazione quando il giudice di merito ha dato motivazione puntuale e coerente del quadro indiziario.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, è frequente l'imposizione delle spese processuali al ricorrente in base agli strumenti processuali previsti (art. 616 c.p.p.).
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