Cassazione Civile, Ordinanza n. 01810/2025 del 25/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che sia la ricorrente sia la controricorrente avevano chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in ragione dell'accesso della società contribuente alla definizione agevolata della lite prevista dalla legge n. 197/2022. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione, ponendo le spese a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia originava da una cartella di pagamento emessa per IRPEG, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2001 nei confronti della società cedente l'azienda e notificata alla società cessionaria, al fine di far valere la responsabilità solidale di quest'ultima quale avente causa nell'azienda ceduta. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società cessionaria, la CTR aveva confermato il relativo esito respingendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate. In cassazione l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a due motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti principali hanno chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, per effetto dell'adesione della società contribuente alla definizione agevolata della lite ex art. 1, commi 197 ss., L. n. 197/2022.
Norme richiamate
art. 1, commi 197 ss., L. 29 dicembre 2022, n. 197
La Corte lo considera il fondamento della definizione agevolata della lite che ha determinato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando entrambe le parti chiedono la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di definizione agevolata della lite, la Corte prende atto dell'intervenuta sopravvenienza e dichiara estinto il giudizio.
- L'accesso del contribuente a una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge può incidere sul processo di legittimità fino a determinarne l'estinzione, indipendentemente dall'esame dei motivi di ricorso.
- In presenza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese seguono la regola indicata dalla Corte e sono poste a carico della parte che le ha anticipate.
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