Cassazione Civile, Ordinanza n. 22663/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce dalla prestazione di fideiussioni a garanzia di un debito di una società poi fallita verso un istituto di credito, dalla successiva costituzione di un fondo patrimoniale con conferimento di alcuni beni da parte dei garanti e dall'azione revocatoria promossa dal creditore/cessionario per rendere inefficace il fondo rispetto al credito garantito. In primo grado la domanda revocatoria era stata rigettata per difetto di legittimazione attiva della società attrice; in appello la cessionaria del credito aveva proposto appello incidentale e i fideiussori appello principale solo sulla liquidazione delle spese. La Corte d'appello ha rigettato l'appello principale e ha accolto quello incidentale, revocando il fondo patrimoniale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 100 c.p.c. e difetto di motivazione, sostenendo che non fosse provato il collegamento tra la società originaria cessionaria e la successiva denominazione sociale, quindi il difetto di legittimazione attiva; 2) violazione dell'art. 100 c.p.c., degli artt. 1173 e 1260 c.c. e dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., sostenendo che la cessione del credito non si fosse perfezionata per mancanza della proposta di cessione; 3) violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 2901 c.c. nonché dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., deducendo che una delle garanti non avesse mai prestato fideiussione e che la sottoscrizione del marito non potesse vincolarla in assenza di procura; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dell'art. 111 Cost., del D.M. n. 55/2014 e della l. n. 247/2012, lamentando la regolazione delle spese di lite dopo il mutamento dell'esito del giudizio in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo e il secondo motivo sono stati ritenuti inammissibili perché i ricorrenti non hanno indicato se e come le questioni relative alla legittimazione attiva e al perfezionamento della cessione fossero state dedotte in appello. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare un accertamento di fatto ed era privo di autosufficienza quanto alla dedotta assenza di poteri rappresentativi del marito. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché, essendo stato accolto l'appello incidentale della cessionaria con conseguente soccombenza nel merito dei ricorrenti, la regolazione delle spese era stata nuovamente operata dal giudice di merito in coerenza con il diverso esito complessivo della lite. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
La Corte ne ha fatto applicazione in termini processuali, escludendo l'ammissibilità di censure sulla legittimazione attiva e sulla titolarità del credito quando non risulti adeguatamente riproposta la questione nei gradi di merito.
art. 1173 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare il perfezionamento della cessione del credito; la Corte non entra nel merito della doglianza perché inammissibile per difetto di allegazione sulla sua tempestiva deduzione.
art. 1260 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla cessione del credito; la Corte non esamina il merito della censura per inammissibilità.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Invocato per vizio di motivazione; la Corte qualifica le doglianze come inammissibili, rilevando la mancanza di autosufficienza e di specifica deduzione in appello.
art. 2901 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nel contestare gli effetti della fideiussione e dell'azione revocatoria; la Corte non affronta il merito della revocatoria, limitandosi al rilievo processuale di inammissibilità.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in tema di spese di lite; la Corte osserva che, mutato l'esito del giudizio in appello, la nuova regolazione delle spese era conseguenza della soccombenza finale.
art. 92 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. in tema di spese; la Corte non ravvisa violazione, poiché la regolazione delle spese seguiva il nuovo esito della lite.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti nel quarto motivo; la Corte non ne ravvisa violazione autonoma.
art. 111 Cost.
Richiamato dai ricorrenti; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione, reputando inammissibile la censura.
D.M. n. 55/2014
Richiamato per la liquidazione delle spese; la Corte conferma la nuova regolazione delle spese in ragione della soccombenza finale.
L. n. 247/2012
Richiamata insieme al D.M. n. 55/2014 sulla liquidazione delle spese; la Corte non accoglie la doglianza.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata come fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile dedurre per la prima volta o in modo non documentato questioni di difetto di legittimazione attiva o di titolarità del credito se non si specifica che esse siano state ritualmente riproposte nei gradi di merito.
- La censura che investe la validità o il perfezionamento della cessione del credito deve confrontarsi con l'iter processuale e con gli atti sui quali si fonda; in mancanza di specifica allegazione circa la deduzione della questione in appello, il motivo è inammissibile.
- Le doglianze che mirano a sovvertire un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito non sono proponibili come meri vizi di violazione di legge o di motivazione, specie se il ricorso non è autosufficiente rispetto ai fatti decisivi allegati.
- Quando l'appello incidentale viene accolto e determina una diversa soccombenza nel merito, la regolazione delle spese dei gradi di merito può essere rinnovata dal giudice, con conseguente infondatezza della censura che presupponga la permanenza della soccombenza originaria.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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