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Sentenza

Sentenza n. 589/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1. Dichiarare nullo e/o annullare il Diniego di revisione in autotutela del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS--OMISSIS-, e per l’effetto caducare le Note Caratteristiche della Scheda Valutativa “B” n. -OMISSIS-, redatte in data -OMISSIS-, relativa al periodo 05/10/2017-18/07/2018, con annullamento di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale; 2. Dichiarare nullo e/o annullare il Diniego di fruizione di ferie del 03/01/2024 a seguito della revoca con effetto retroattivo della sospensione dal servizio del 08/09/2023, previo annullamento di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale disponendo, in via subordinata, la condanna dell’amministrazione convenuta al pagamento del relativo indennizzo; 3. Condannare l’Amministrazione convenuta al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali per le somme trattenute a seguito del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio e versate nel mese di gennaio 2024 a conguaglio delle competenze dovute per la revoca della sospensione. 4. Condannare in ogni caso l’amministrazione convenuta al risarcimento del danno, anche in via equitativa, per il danno morale subito oltre alla rifusione delle spese di lite e del contributo unificato anticipato dal ricorrente;

Giustizia amministrativa202400337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Scheda valutativa relativa al periodo 5 ottobre 2017-18 luglio 2018, diniego di annullamento in autotutela, dinieghi relativi alla fruizione e monetizzazione delle ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la scheda valutativa, il diniego di autotutela e i dinieghi relativi alle ferie non godute, chiedendone l’annullamento e formulando anche domande patrimoniali e risarcitorie. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 689, comma 2, del d.P.R. n. 90/2010 e l’eccesso di potere, sostenendo che il superiore gerarchico compilatore avrebbe dovuto astenersi dal formulare il giudizio per l’impossibilità di esprimere una valutazione obiettiva, in ragione dell’atteggiamento ostile e vessatorio emerso nel procedimento penale conclusosi con la piena assoluzione del militare. La scheda, inoltre, aveva espresso un improvviso peggioramento rispetto alle tre precedenti valutazioni. Il ricorrente ha contestato anche il diniego di autotutela, sostenendo che i fatti accertati in sede penale costituivano elementi nuovi e sopravvenuti e che l’istanza non mirava a ottenere una rimessione in termini per impugnare la scheda originaria. In secondo luogo, ha sostenuto che la revoca retroattiva della sospensione precauzionale dal servizio imponesse la ricostruzione integrale della posizione giuridica ed economica, compreso il riconoscimento delle ferie maturate durante il periodo di sospensione e, in subordine, della relativa indennità sostitutiva. Ha chiesto inoltre interessi e rivalutazione sugli arretrati stipendiali già corrisposti e il risarcimento del danno morale, all’immagine professionale e al diritto al lavoro derivante dalla sospensione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto in parte. Il TAR ha ritenuto tempestiva e ammissibile l’impugnazione del diniego di autotutela, pur a fronte dell’apparente tardività dell’impugnazione della scheda originaria, poiché il diniego aveva esaminato elementi nuovi e non costituiva un atto meramente confermativo. Ha inoltre riconosciuto l’interesse del militare al riesame, in relazione alle possibili ricadute delle valutazioni sulla carriera. Nel merito, ha annullato la scheda valutativa e il diniego di autotutela, rilevando che il compilatore, alla luce dei comportamenti antidoverosi e vessatori accertati nel giudizio penale, non si trovava nelle condizioni di esprimere un giudizio obiettivo e avrebbe dovuto astenersi ai sensi dell’art. 689, comma 2, del d.P.R. n. 90/2010. Il giudice non ha valutato nel merito il rendimento del militare, ma ha ritenuto inficiata a monte l’attendibilità della scheda per la carenza di imparzialità del compilatore. Ha ordinato all’amministrazione di riesaminare, entro novanta giorni, l’istanza e la scheda tramite un diverso superiore gerarchico non coinvolto nelle vicende penali. Quanto alle ferie non godute, ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nel corso del giudizio, l’amministrazione aveva riconosciuto formalmente il relativo diritto per l’intero periodo contestato. Ha accolto la domanda patrimoniale relativa agli arretrati, condannando l’amministrazione a corrispondere la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sugli emolumenti già riconosciuti in conseguenza della revoca retroattiva della sospensione. Ha respinto la domanda risarcitoria, poiché la sospensione precauzionale era stata legittimamente adottata ai sensi dell’art. 916 del d.lgs. n. 66/2010 e successivamente revocata retroattivamente non per illegittimità originaria, ma per effetto dell’assoluzione definitiva prevista dall’art. 918 del medesimo decreto; mancavano inoltre prova del danno e colpa dell’amministrazione. Le spese sono state poste a carico delle amministrazioni per due terzi, pari a euro 2.000,00, con compensazione del terzo residuo, oltre al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 689, comma 2, d.P.R. n. 90/2010

    L’intervento delle autorità di cui al comma 1 è condizionato, tra l’altro, dalla possibilità di esprimere un giudizio obiettivo; in mancanza di tale condizione il superiore si astiene dal giudizio facendone menzione nel documento caratteristico.

    La disposizione impone l’astensione del superiore gerarchico quando, per ragioni concrete emerse dagli atti, non sia garantita la possibilità di formulare una valutazione obiettiva; la regola tutela imparzialità, trasparenza, aspettative di carriera del militare e interesse dell’amministrazione alla corretta selezione.

  • art. 916 d.lgs. n. 66/2010

    La sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado.

    La sospensione precauzionale è legittimamente adottabile nei confronti del militare imputato di un reato suscettibile di comportare la perdita del grado.

  • art. 918 d.lgs. n. 66/2010

    La sospensione è revocata retroattivamente a tutti gli effetti: a) se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l’imputato non l’ha commesso.

    L’assoluzione definitiva con le formule indicate determina la revoca retroattiva della sospensione a tutti gli effetti, senza implicare che la sospensione fosse originariamente illegittima.

  • art. 921, comma 1, d.lgs. n. 66/2010

    In caso di revoca della sospensione, ai sensi dell’articolo 918, comma 1, il militare ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

    La revoca retroattiva comporta il diritto alla restituzione degli assegni non percepiti, con natura retributiva del credito e conseguente debenza degli interessi legali e, se superiore, della rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Per i crediti di lavoro opera il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria; la rivalutazione è dovuta solo nella misura in cui ecceda il tasso degli interessi legali.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria richiede l’illegittimità della condotta, un danno provato, il nesso causale e un profilo di colpa; tali presupposti non sussistono quando il danno è riferito a un provvedimento legittimo e non è adeguatamente provato.

Massime di principio

  • La scheda valutativa del personale militare deve essere compilata da un superiore che si trovi nella concreta possibilità di esprimere un giudizio obiettivo; quando emergano circostanze accertate idonee a comprometterne serenità e imparzialità, il superiore è tenuto ad astenersi ai sensi dell’art. 689, comma 2, del d.P.R. n. 90/2010.
  • L’impugnazione tempestiva del diniego di autotutela può essere ammissibile anche quando l’atto originario non sia stato impugnato nei termini, se l’istanza di autotutela è fondata su elementi di fatto nuovi, conosciuti o definitivamente accertati solo successivamente, e il diniego non si limita a confermare nel merito l’atto originario ma esamina tali elementi.
  • Il giudice può annullare una valutazione caratteristica per carenza di imparzialità del compilatore senza sostituirsi all’amministrazione nel giudizio sul rendimento: il vizio incide sull’attendibilità della valutazione a monte e impone la riedizione del potere da parte di un diverso soggetto.
  • La revoca retroattiva della sospensione precauzionale del militare conseguente ad assoluzione definitiva comporta il diritto alla corresponsione degli assegni non percepiti e degli accessori sui crediti retributivi, ma non implica che la sospensione fosse originariamente illegittima.
  • Per i crediti retributivi derivanti dalla restitutio in integrum, sono dovuti gli interessi legali e, soltanto se superiore, la rivalutazione monetaria, senza cumulo integrale dei due accessori.
  • Non sussiste responsabilità risarcitoria dell’amministrazione per i danni collegati a una sospensione precauzionale legittimamente adottata e successivamente revocata retroattivamente per effetto dell’assoluzione, in assenza di prova del danno e della colpa dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoAutotutelaTrattamento economico e previdenzialeDanno da provvedimento illegittimo
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaAutotutela decisoriaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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