Sentenza n. 1006/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note comunali di preavviso e diniego definitivo alla sottoscrizione della convenzione urbanistica e al rilascio del titolo edilizio, nonché certificato di destinazione urbanistica
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto, in via principale, la declaratoria di nullità delle note comunali adottate dopo la sentenza del TAR Puglia, Lecce, n. 1086/2025, nonché del certificato di destinazione urbanistica, per violazione o elusione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. In via subordinata ha chiesto l’annullamento degli stessi atti e l’accertamento dell’obbligo del Comune di stipulare la convenzione urbanistica collegata alla deliberazione consiliare n. 111/2006, relativa al progetto approvato ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 447/1998. La ricorrente ha dedotto violazione ed elusione del giudicato, violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000, incompetenza, violazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 447/1998, violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento. Con motivi aggiunti ha contestato anche il certificato di destinazione urbanistica n. 367/2025, che attestava che la variante urbanistica approvata nel 2006 non esplicava più effetti giuridici. La sentenza precedente aveva annullato il diniego comunale del 2023 per difetto di motivazione sulle sopravvenienze normative e fattuali e aveva ritenuto non applicabile la decadenza prevista dall’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, non essendo ancora stato rilasciato il titolo edilizio.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda di nullità e la correlata domanda di ottemperanza, ritenendo insussistente la violazione o elusione del giudicato. La sentenza precedente non imponeva al Comune di stipulare la convenzione o rilasciare il titolo edilizio, ma imponeva di riesaminare la richiesta eliminando il difetto di motivazione e specificando le eventuali sopravvenienze ostative. Il nuovo diniego ha assolto tale obbligo, indicando puntualmente il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, i vincoli paesaggistici gravanti sull’area, la necessità della VAS e la mancata acquisizione del parere della Soprintendenza, senza reiterare il precedente riferimento alla decadenza ex art. 15 del d.P.R. n. 380/2001. Pertanto il nuovo atto è stato ritenuto coerente con il giudicato; eventuali ulteriori vizi configurano, al più, nuove autonome illegittimità da esaminare nel giudizio di cognizione e non violazione o elusione del giudicato. Quanto al certificato di destinazione urbanistica, il TAR ha rilevato la sua radicale inammissibilità autonoma, poiché esso ha natura meramente dichiarativa, non costituisce posizioni giuridiche e non è dotato di concreta lesività provvedimentale. Gli eventuali errori possono essere corretti dall’amministrazione oppure contestati impugnando i successivi atti lesivi fondati sul certificato. Poiché restava da esaminare la domanda subordinata di annullamento, il giudizio non è stato definito integralmente: il rito camerale è stato convertito in rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a., con fissazione dell’udienza pubblica del 5 luglio 2027. Le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, c.p.a.
Consente la conversione del rito quando nel giudizio di ottemperanza siano proposte anche domande soggette al rito ordinario; il giudizio prosegue per l’esame della domanda di annullamento.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Richiamato per la regola secondo cui, se il giudice dell’ottemperanza esclude la violazione o elusione del giudicato, la domanda relativa ai nuovi vizi di legittimità può essere convertita e riassunta davanti al giudice competente per la cognizione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha dato alle parti avviso dei possibili profili di inammissibilità dei motivi aggiunti relativi al certificato di destinazione urbanistica.
art. 42 d.lgs. n. 267/2000
La sua violazione e l’incompetenza dell’organo comunale erano state dedotte dalla ricorrente, ma non sono state esaminate nel merito in questa fase non definitiva.
art. 5 d.P.R. n. 447/1998
Costituiva la base normativa del progetto di ampliamento e cambio di destinazione d’uso e della successiva richiesta di convenzione e titolo edilizio; non è stata ritenuta fonte di un obbligo già definitivamente accertato dal giudicato.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La nota comunale del 17 luglio 2025 è stata qualificata come preavviso di diniego; la relativa violazione era stata dedotta, ma non è stata decisa nel merito in questa sentenza non definitiva.
art. 15 d.P.R. n. 380/2001
La precedente sentenza aveva escluso che il termine di decadenza del titolo edilizio potesse decorrere prima della sottoscrizione della convenzione e del rilascio del titolo; il nuovo Comune ha omesso tale ragione dal diniego.
Massime di principio
- La violazione o elusione del giudicato ricorre soltanto quando l’amministrazione esercita la medesima potestà già esercitata illegittimamente in contrasto con un obbligo puntuale e vincolato, integralmente desumibile dalla sentenza, oppure quando l’attività apparentemente esecutiva è caratterizzata da uno sviamento manifesto diretto ad aggirare le prescrizioni del giudicato.
- Quando una sentenza annulla un provvedimento per difetto di motivazione, l’amministrazione conserva un ampio spazio per riesercitare il potere valutativo. Se elimina il vizio motivazionale ma adotta una determinazione nuovamente sfavorevole, si configura una violazione o elusione del giudicato solo in presenza di un manifesto sviamento volto ad aggirare prescrizioni puntuali; altrimenti si tratta di una nuova e autonoma illegittimità da far valere nel giudizio di cognizione.
- Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente può cumulare la contestazione della violazione o elusione del giudicato con la deduzione di nuovi vizi di legittimità dell’atto rinnovato. Se il giudice esclude la nullità per violazione o elusione, deve consentire la prosecuzione della controversia nella sede cognitoria competente, anche mediante conversione del rito quando necessario.
- Il certificato di destinazione urbanistica ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva; in assenza di autonoma efficacia provvedimentale e concreta lesività, non è autonomamente impugnabile. Gli eventuali errori possono essere corretti dall’amministrazione oppure contestati mediante impugnazione degli atti successivi concretamente lesivi che si fondino sul certificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1525/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1567/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1568/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1569/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1570/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1571/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →