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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4951/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione per l'intero periodo coperto dall'indulto (legge n. 241/2006), ritenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente disatteso tale richiesta e avesse errato nel dichiarare difetto di competenza del giudice della riparazione rispetto alla quantificazione dell'indennizzo. La censura sosteneva violazione degli artt. 314 e 315 c.p.p., dell'art. 5 CEDU e del par. 5 dell'art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, in quanto la quantificazione del periodo rilevante per il ristoro (contestata al giudice dell'esecuzione, che l'aveva fissata in mesi 11 e giorni 15) non poteva essere sottratta alla cognizione del giudice della riparazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha confermato che, sebbene sia ammessa l'applicazione dell'indulto per effetto del principio di fungibilità quando esista un concreto interesse del condannato, non è consentito che il giudice della riparazione proceda autonomamente a una nuova quantificazione del periodo di detenzione diversa e più ampia rispetto a quella già indicata dal giudice dell'esecuzione: la corretta via è impugnare il provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha quantificato il periodo ritenuto viziato. Il ricorrente, peraltro, aveva già impugnato quel provvedimento ottenendo pronunzia soddisfacente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di costituzione del Ministero, liquidate in euro mille.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Rilevata la distinzione di competenze tra giudice dell'esecuzione (che quantifica il periodo rilevante ai fini esecutivi e indicativi per il ristoro) e giudice della riparazione; la Corte ha ritenuto che la quantificazione contestata debba essere impugnata davanti al giudice dell'esecuzione.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Conferma della necessità di rispettare la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine alla determinazione dei periodi rilevanti ai fini del ristoro.

  • art. 5 CEDU

    La doglianza di violazione dei diritti derivanti dall'art. 5 CEDU è stata ritenuta infondata nel contesto processuale: la Corte non ha riscontrato che la mancata riconsiderazione del periodo da parte del giudice della riparazione abbia costituito violazione della Convenzione.

  • art. 9, par. 5 Patto internazionale sui diritti civili e politici

    Analoga valutazione a quella sull'art. 5 CEDU: la presunta violazione internazionale non è stata accolta.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma evocata dal ricorrente per il motivo di cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo destinato al rigetto.

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Richiamata per la sintesi del motivo di ricorso presentato e per l'articolazione del motivo in sede di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Usato dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione essendo il ricorso inammissibile.

  • legge n. 241 del 2006 (indulto)

    La sentenza richiama il principio per cui l'indulto può produrre effetti per pene dichiarate interamente estinte in virtù del principio di fungibilità, purché esista un concreto interesse del condannato ad ottenere un effetto favorevole.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle ammende e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Se il giudice dell'esecuzione ha già quantificato il periodo di detenzione rilevante per il ristoro, la via corretta per contestare la quantificazione è l'impugnazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione; non è il giudice della riparazione a dover procedere a una ricomputazione autonoma del quantum.
  • L'indulto può incidere sulle pretese risarcitorie tramite il principio di fungibilità quando il condannato abbia un interesse concreto a ottenere effetti favorevoli, ma l'applicazione pratica dipende dalla corretta determinazione dei periodi da parte del giudice competente.
  • Prima di sollecitare la liquidazione del ristoro dinanzi al giudice della riparazione, è opportuno avere esaurito o impugnato eventuali provvedimenti del giudice dell'esecuzione che computano la durata della detenzione: altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
  • Le doglianze riconducibili a violazioni convenzionali (CEDU, Patto ICCPR) richiedono che il rimedio interno sia stato correttamente esperito e motivato; la semplice censura procedurale senza strada processuale adeguata è destinata a essere respinta.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese di giudizio e l'obbligo di versamenti in favore della Cassa delle ammende: è quindi consigliabile valutare la fondatezza procedurale prima di proporre impugnazioni in Cassazione.

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