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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04362/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La lite nasce dalla trattenuta, operata da una cassa professionale privatizzata sul trattamento pensionistico di un ex iscritto, di un contributo di solidarietà relativo agli anni 2009-2014, poi proseguita anche dopo la proposizione del giudizio. Il pensionato aveva ottenuto in primo e in secondo grado la condanna della cassa alla restituzione di quanto trattenuto, con interessi e rivalutazione, e l’ordine di cessare le trattenute future. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione della normativa che attribuirebbe alla cassa il potere di disciplinare i trattamenti previdenziali e di adottare misure per l’equilibrio finanziario, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà; (2) ulteriore violazione delle stesse norme per avere la Corte d’appello escluso il potere della cassa di imporre contributi di solidarietà ai pensionati; (3) errore sulla prescrizione, per avere applicato il termine decennale ai ratei non liquidati invece del quinquennale; (4) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per l’ordine di cessazione delle trattenute future e per la condanna alla restituzione senza limiti temporali; (5) errata applicazione delle norme sugli accessori del credito, avendo la Corte riconosciuto rivalutazione e interessi e fatto decorrere questi ultimi dalle singole scadenze dei ratei anziché dalla domanda giudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, richiamando un orientamento consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o delibere, un contributo di solidarietà incidente su pensioni già determinate secondo i criteri applicabili, perché tale prelievo non attiene ai criteri di calcolo della prestazione ma costituisce una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che i ratei di prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati si prescrivono in dieci anni e non in cinque, poiché la prescrizione quinquennale riguarda i ratei non riscossi già liquidi ed esigibili. Ha respinto anche il quarto motivo, osservando che il giudice può ordinare la cessazione delle trattenute future quando esse derivino da atti contrari a norme imperative. Ha infine respinto il quinto motivo, confermando che interessi legali e rivalutazione decorrono dalle singole scadenze dei ratei, in quanto componenti essenziali del credito previdenziale. La cassa è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509 del 1994

    non attribuisce alle casse privatizzate il potere di imporre trattenute su pensioni già determinate in base ai criteri applicabili; i limiti dei poteri regolamentari non consentono l’introduzione di un contributo di solidarietà.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa

    la clausola regolamentare che istituisce il contributo di solidarietà è ritenuta incompatibile con il principio del pro rata e con la riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali imposte.

  • Delibera della CNPADC del 28.10.2008

    atto applicativo del prelievo ritenuto illegittimo perché eccede i poteri della cassa.

  • Delibera della CNPADC del 27.6.2013

    atto applicativo del prelievo ritenuto illegittimo perché eccede i poteri della cassa.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335 del 1995

    norma richiamata dalla ricorrente a sostegno del potere di riequilibrio, ma non idonea a giustificare il contributo di solidarietà su pensioni già maturate.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296 del 2006

    richiamato dalla cassa in tema di equilibrio finanziario, ma non ritenuto sufficiente a legittimare il prelievo.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147 del 2013

    richiamato nel quadro delle misure di contenimento della spesa previdenziale, ma non come base per un potere regolamentare autonomo della cassa.

  • art. 24, comma 24, D.L. n. 201 del 2011, conv. in L. n. 214 del 2011

    norma evocata dalla ricorrente sul riassetto previdenziale, ma non ritenuta decisiva per legittimare il contributo di solidarietà.

  • artt. 3 e 38 Cost.

    evocati per l’equilibrio del sistema previdenziale, ma non idonei a derogare alla riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte.

  • art. 2946 c.c.

    termine di prescrizione ordinaria decennale applicabile ai ratei di prestazioni previdenziali non liquidati.

  • art. 2848 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione, senza accoglimento della tesi proposta.

  • art. 129 R.D.L. n. 1827 del 1935

    ratei di pensione "non riscossi"

    la prescrizione quinquennale riguarda solo i ratei non riscossi, cioè già liquidi ed esigibili.

  • art. 47-bis D.P.R. n. 639 del 1970

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione, senza accoglimento della tesi proposta.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando ordina la cessazione di trattenute future conseguenti a un prelievo illegittimo già dedotto in giudizio.

  • art. 429, comma 3, c.p.c.

    richiamato per gli accessori delle prestazioni previdenziali; la Corte conferma la decorrenza degli accessori dalle singole scadenze dei ratei.

  • artt. 1224 e 2033 c.c.

    non trovano applicazione come regime esclusivo per gli accessori del credito previdenziale, poiché opera la disciplina speciale richiamata dall’art. 429 c.p.c.

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge e non introdotta da atti regolamentari della cassa.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per aderire all’orientamento giurisprudenziale consolidato senza ulteriore motivazione analitica.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con regolamenti o delibere interne, contributi di solidarietà o trattenute che incidano su pensioni già determinate secondo i criteri applicabili, perché un simile prelievo non attiene al calcolo della prestazione ma costituisce una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
  • Il principio del pro rata impedisce che la posizione pensionistica già consolidata sia incisa da prelievi successivi non previsti dalla legge, anche se giustificati dall’esigenza di equilibrio finanziario dell’ente.
  • I ratei di prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale; la prescrizione quinquennale opera solo per ratei già liquidi ed esigibili ma non riscossi.
  • Quando l’illegittimità del prelievo persiste nel tempo, il giudice può ordinare la cessazione delle trattenute future senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Negli obblighi di restituzione di prestazioni previdenziali, interessi e rivalutazione costituiscono componenti del credito previdenziale e decorrono dalle singole scadenze dei ratei, non dalla sola domanda giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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