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Ordinanza

Ordinanza n. 2163/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: 1) del decreto n. 59 del 4/12/2025, pubblicato il 9 dicembre 2025, del Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro - Area Metropolitana di Napoli, con cui è stato costituito il Comitato Provinciale INPS estromettendo, però, la CLAAI dai seggi previsti in rappresentanza dei lavoratori autonomi; 2) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche se non conosciuto; e contestualmente in via incidentale, rispetto all’istanza di accesso ai documenti amministrativi formulata da CLAAI il 16/12/2025 3) del provvedimento prot. n. 2191 del 26/01/2026 del medesimo Ispettorato di Area Metropolitana di Napoli nella parte in cui questo, accogliendo l’istanza stessa, nulla ha tuttavia dichiarato sulla richiesta di accesso di “tutta la documentazione istruttoria sulla cui base sono state valutate le rappresentatività delle associazioni ritenute maggiormente rilevanti e quindi Coldiretti e Confcommercio”, determinando quindi così, in parte qua, la formazione del silenzio-rifiuto.

Giustizia amministrativa202600912

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di costituzione del Comitato Provinciale INPS, nella parte in cui ha escluso l'associazione dai seggi in rappresentanza dei lavoratori autonomi, nonché provvedimento di accesso parzialmente omissivo e conseguente silenzio-rifiuto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il decreto del Direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro - Area Metropolitana di Napoli con cui è stato costituito il Comitato Provinciale INPS, lamentando la propria estromissione dai seggi previsti in rappresentanza dei lavoratori autonomi, pur risultando destinataria di seggi nel settore dell'artigianato. Ha inoltre contestato, in via incidentale rispetto all'istanza di accesso del 16 dicembre 2025, il provvedimento che aveva accolto l'istanza senza pronunciarsi sulla richiesta di ottenere tutta la documentazione istruttoria utilizzata per valutare la rappresentatività delle associazioni ritenute maggiormente rilevanti, individuate in Coldiretti e Confcommercio, deducendo così la formazione del silenzio-rifiuto su tale parte della richiesta.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto assente il periculum in mora, poiché nel bilanciamento degli interessi prevalgono la funzionalità degli uffici della Direzione Coordinamento Metropolitano dell'INPS di Napoli e la continuità dell'azione amministrativa. Il giudice ha inoltre valorizzato il fatto che il decreto, pur non attribuendo all'associazione seggi in rappresentanza dei lavoratori autonomi, le riconosce comunque seggi nel settore dell'artigianato. Le censure, contestate dall'Amministrazione, non sono state ritenute assistite da un fumus boni juris di grado sufficientemente evidente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha escluso sia il necessario periculum in mora sia un fumus boni juris sufficientemente apprezzabile.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un atto amministrativo richiede la sussistenza congiunta di un periculum in mora apprezzabile e di un fumus boni juris sufficientemente evidente.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse alla funzionalità degli uffici pubblici e alla continuità dell'azione amministrativa può prevalere sull'interesse del ricorrente quando l'atto impugnato gli neghi una specifica posizione rappresentativa ma gli riconosca comunque altre posizioni o seggi nel medesimo organismo.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareOrgani degli enti locali
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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