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Ordinanza

Ordinanza n. 190/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - dell’atto dell’ASL di Foggia - Dipartimento interaziendale gestione integrata della riabilitazione prot. n. -OMISSIS- del 6 febbraio 2026 con oggetto “Ricovero fuori Regione - Rientro Pazienti”, non notificato al ricorrente; - dell’atto dell’ASL di Foggia - Dipartimento interaziendale gestione integrata della riabilitazione prot. n. -OMISSIS- del 9 febbraio 2026, non notificato al ricorrente; - dell’atto dell’ASL di Foggia - Dipartimento interaziendale gestione integrata della riabilitazione prot. n. -OMISSIS- del 25 febbraio 2026 con oggetto “Pazienti ricoverati fuori regione. Inoltro modulo per accettazione trasferimento e comunicazione dettagli per il trasporto presso la struttura Universo Salute srl”, non notificato al ricorrente; - della deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia n. -OMISSIS- del 4 luglio 2024, laddove si vieta di autorizzare gli assistiti in strutture dedicate alle dipendenze patologiche insistenti in altre Regioni, non notificato al ricorrente; - di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente, comunque influente.

Giustizia amministrativa202600597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti dell’ASL di Foggia diretti al rientro e trasferimento del paziente ricoverato fuori Regione presso la struttura Universo Salute s.r.l. di Foggia, nonché deliberazione regionale che vieta l’autorizzazione di ricoveri extraregionali in strutture dedicate alle dipendenze patologiche

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (paziente assistito)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, quale amministratore di sostegno del paziente, ha impugnato gli atti con cui l’ASL di Foggia ha disposto o preparato il rientro del paziente dalla struttura extraregionale presso la struttura Universo Salute s.r.l. sita in Foggia, nonché la deliberazione della Giunta regionale pugliese nella parte in cui vieta di autorizzare assistiti in strutture dedicate alle dipendenze patologiche ubicate in altre Regioni. È stata proposta domanda cautelare di sospensione. Nella fase sommaria il TAR ha ritenuto necessario accertare le condizioni di salute del paziente, la natura e la stabilità della patologia, i prevedibili sviluppi clinici, i trattamenti e i setting sanitari necessari, nonché l’adeguatezza della struttura individuata dall’ASL rispetto alle prestazioni sanitarie e assistenziali da garantire.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati. La decisione è stata assunta in ragione dell’esigenza di garantire, durante lo svolgimento degli accertamenti, la tutela del diritto fondamentale alla salute e la continuità terapeutica, evitando il paventato rischio di regressione delle condizioni cliniche raggiunte dopo anni di cure e trattamenti. Il Collegio ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., incaricando il Direttore dell’U.O.C. Psichiatria universitaria di un’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale, con facoltà di delega a qualificato professionista della stessa unità operativa. La relazione documentata dovrà essere depositata entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. È stato posto a carico dell’ASL di Foggia l’anticipo di € 1.000,00 per il compenso del verificatore. La trattazione di merito è stata fissata al 9 marzo 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la domanda e la decisione cautelare; l’istanza è stata accolta mediante sospensione degli atti impugnati.

  • art. 66 c.p.a.

    è emersa la necessità di disporre una verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione tecnica per accertare le condizioni sanitarie del paziente, i trattamenti necessari e l’adeguatezza della struttura individuata dall’amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

    Concorre a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle informazioni identificative e sanitarie.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando il trasferimento di un paziente tra strutture sanitarie può incidere sulla continuità terapeutica e determinare un rischio di regressione clinica, il giudice può sospendere gli atti amministrativi di trasferimento per assicurare una tutela interinale effettiva del diritto alla salute.
  • Quando la decisione cautelare dipende da valutazioni specialistiche sulle condizioni cliniche del paziente, sui trattamenti necessari e sull’adeguatezza della struttura individuata dall’amministrazione, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a.
  • La verificazione può essere affidata a una struttura sanitaria pubblica qualificata, con facoltà di delega a un professionista idoneo appartenente alla medesima unità operativa, e può comprendere sia l’accertamento della patologia sia la valutazione dell’adeguatezza del setting assistenziale.
  • Nel bilanciamento cautelare, la necessità di evitare una regressione delle condizioni cliniche raggiunte e di preservare la continuità terapeutica può prevalere, in via interinale, sull’interesse amministrativo all’immediata esecuzione del trasferimento, in attesa degli accertamenti tecnici.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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