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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25250/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Allori ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Firenze che lo aveva confermato nella condanna per minaccia aggravata (art. 612, comma 2, c.p., capo A) e per lesioni personali lievissime (art. 582, comma 2, c.p., capo B) a danno di Riccardi Marco Stefano. Il ricorso, articolato in nove motivi, contestava: l'attendibilità della persona offesa e contraddizioni nella querela; l'effettiva presenza di un coltello; la contestazione delle espressioni minacciose (capo A); la riconoscibilità delle lesioni come tali (capo B); il diniego di attenuanti generiche, della non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. e di altri benefici; l'applicabilità di aggravanti (assenza del coltello) e la rilevanza di precedenti penali, con richiamo alla riabilitazione e a sentenza di patteggiamento. Inoltre il difensore ha sollevato la questione della prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in gran parte inammissibile, ma ha rilevato d'ufficio l'incompetenza del Tribunale a giudicare il reato di lesioni lievissime (capo B) che rientra nella competenza del giudice di pace. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al capo B) e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca. Ha inoltre annullato la sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla quantificazione del risarcimento relativi al capo A), disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per un nuovo giudizio su questi punti. Sui restanti motivi relativi al capo A) il ricorso è stato respinto: la Corte ha ritenuto l'esame probatorio corretto, ha confermato la presenza del coltello come esibito e ha giudicato infondati i motivi riguardanti le attenuanti, l'art. 131-bis e i benefici, nonché la questione della prescrizione (i reati non erano prescritti per effetto di sospensioni procedurali).

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen., comma secondo

    Norma richiamata per il reato di minaccia aggravata (capo A). La Corte ha ritenuto configurato il reato con aggravante dell'uso dell'arma (coltello).

  • art. 582 cod. pen., comma secondo

    Norma sulle lesioni personali lievissime perseguibili a querela (capo B). La Corte ha ritenuto che tale reato rientri nella competenza del giudice di pace, non del Tribunale.

  • d.lgs. n. 274/2000, art. 4, lett. a)

    Indica la competenza per materia del giudice di pace per reati lievissimi; la Corte ha applicato questa norma per dichiarare l'incompetenza del Tribunale sul capo B.

  • d.lgs. n. 274/2000, art. 6

    Norma sulla regola attrattiva della competenza. La Corte ha osservato che tale regola non opera perché i reati non derivano da un'unica azione o omissione e non risultava connessione originaria.

  • d.lgs. n. 274/2000, art. 48

    Prevede che l'incompetenza per reati di competenza del giudice di pace vada rilevata dal giudice togato in ogni stato e grado; la Corte ha richiamato questa disposizione per giustificare la declaratoria d'ufficio.

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento alle contestazioni suppletive: nel caso non risultano contestazioni suppletive che modifichino la competenza.

  • art. 604 cod. proc. pen.

    Regola i casi tassativi di nullità per i quali l'appello del giudice di appello deve dichiarare la nullità e trasmettere gli atti; la Corte ha precisato che la mancata motivazione della sentenza di primo grado può essere emendata dall'appello quando la Corte di merito redige la motivazione mancante.

  • artt. 23 e 24 cod. proc. pen.

    Norme del regime ordinario di competenza che risultano derogate dall'art. 48 d.lgs. 274/2000 per i reati di competenza del giudice di pace.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente la invocava ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha confermato il diniego della non punibilità da parte dei giudici di merito.

Massime di principio

  • Le lesioni personali lievissime perseguibili a querela (art. 582, comma 2, c.p.) rientrano nella competenza del giudice di pace e, se originariamente attribuite al Tribunale, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per incompetenza e disporre la trasmissione degli atti al Procuratore competente.
  • La regola attrattiva di competenza (d.lgs. 274/2000, art. 6) non opera quando i reati non derivano da un'unica azione od omissione e manca la connessione necessaria: non è possibile 'aggregare' reati distinti per trasferire competenza al Tribunale.
  • Il giudice di merito in appello può, entro i limiti dei poteri di piena cognizione, colmare una carenza motivazionale della sentenza di primo grado redigendo la motivazione mancante; non ogni mancanza integrale di motivazione impone automaticamente la nullità ai sensi dell'art. 604 c.p.p.
  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente il materiale probatorio: i motivi che chiedono una rivalutazione integrale delle prove sono generalmente inammissibili.
  • La presenza o l'uso di un'arma (es. coltello) può essere riconosciuta anche quando i testimoni non l'hanno percepita direttamente, qualora emerga dall'istruttoria la prova dell'esibizione o dell'impiego; il giudice di merito valuta tali elementi.
  • La prescrizione va calcolata tenendo conto dei termini sospesi per eventi processuali (es. astensione dei difensori): termini di sospensione possono allungare il termine prescrizionale.
  • La riabilitazione non sempre consente il riconoscimento dei benefici (es. sospensione condizionale della pena) quando la disciplina o la giurisprudenza esclude tali effetti rispetto a precedenti condanne a pena detentiva per delitto.

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