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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28210/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente contestava la confisca di euro 58.000,00 disposta nel procedimento penale a carico del marito Maurizio RAIA, condannato per usura e tentata estorsione. BUCCIERI sosteneva che la somma confiscata proveniva da due finanziamenti erogati a suo favore nel settembre 2009 (complessivamente prelevati in contanti) finalizzati a estinguere debiti del coniuge per i quali essa aveva prestato garanzia. La Corte d'appello aveva ritenuto inattendibile tale versione ritenendo che la BUCCIERI non potesse conoscere l'esposizione debitoria del marito al momento dei finanziamenti, posto che le comunicazioni bancarie con diffida erano state inviate solo nel gennaio e marzo 2010, e aveva qualificato la somma come "corpo del reato" messo a disposizione dell'usuraio. In Cassazione la ricorrente denunciava contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in particolare per la simultanea affermazione della sua qualità di garante (da cui deriverebbe conoscenza dei debiti) e l'affermazione opposta circa l'assenza di conoscenza fino alle raccomandate, nonché per la mancata valutazione della sostanziale coincidenza fra gli importi prelevati nel settembre 2009 e la somma sequestrata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato una frattura logica e una insufficiente motivazione della Corte d'appello: il giudice aveva riconosciuto in premessa la qualità di garante della BUCCIERI (con implicita conoscenza dei debiti) e poi aveva comunque affermato che la conoscenza dei debiti sarebbe intervenuta solo successivamente, senza spiegare la discrepanza. Inoltre non ha motivato in modo adeguato perché gli importi confiscati non potessero corrispondere alle somme prelevate dalla ricorrente. Per tali carenze la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio alla Corte d'appello di Catania per nuovo esame, chiedendo di chiarire le contraddizioni e di motivare in relazione al tipo di confisca effettivamente disposta.

Norme richiamate

  • Sez. 2, n. 28563 del 12/6/2015 (Diana e altro)

    Sez. 2, n. 28563 del 12/6/2015, Diana e altro, Rv. 264143

    Orientamento di legittimità secondo cui, in tema di sequestro probatorio, le somme di denaro rinvenute nell'abitazione dell'indagato per un delitto di usura possono essere considerate corpo del reato in ragione delle modalità tipiche della commissione del reato (denaro messo sistematicamente a disposizione per scopi illeciti).

  • Sez. 2, n. 35597 del 7/6/2007 (Spagnuolo)

    Sez. 2, n. 35597 del 7/6/2007, Spagnuolo, Rv. 237799

    Ulteriore precedente che conferma la possibilità di qualificare come corpo del reato le somme rinvenute in usura, ma che non esclude la necessità di una motivazione adeguata quando sussistono elementi contrari indicati dalla difesa (p. es. prova della lecita provenienza).

Massime di principio

  • La mera presenza di denaro nell'abitazione di un condannato per usura può dar luogo a una presunzione di corpus delicti, ma tale presunzione non è automatica: il giudice deve confrontarla con le prove fornite dal terzo avente titolo e spiegare perché le ragioni addotte non sono sufficienti.
  • Se una terza persona dichiara che le somme derivano da finanziamenti a lei intestati, la Corte deve valutare e motivare espressamente la credibilità e la rilevanza di documenti bancari e di ogni coincidenza temporale e di importo; la coincidenza tra prelievi e somme sequestrate è un elemento probatorio significativo e va considerato e motivato.
  • La qualità di garante per debiti del coniuge può comportare che la terza fosse a conoscenza dell'esposizione debitoria già al momento dell'assunzione della garanzia; il giudice deve chiarire temporalmente quando tale conoscenza è intervenuta e come questo incide sulla valutazione della provenienza dei fondi.
  • Il tipo di confisca applicato (confisca diretta del corpo del reato vs confisca per equivalente) altera il parametro di valutazione: per la confisca diretta il nesso tra denaro e attività delittuosa richiede specifica motivazione; per la confisca per equivalente la valutazione deve considerare l'utilità economica complessiva acquisita dall'imputato.
  • Un provvedimento che presenti contraddizioni logiche nella motivazione può essere annullato dalla Corte di Cassazione; il giudice dell'esecuzione ha l'onere di motivare in modo coerente e completo le ragioni per cui esclude la provenienza lecita indicata dalla difesa.
  • In presenza di contestazioni fondate sulla provenienza lecita dei fondi, l'onere di verifica e di spiegazione grava sul giudice che disponga la confisca: non è sufficiente richiamare orientamenti generali se esistono elementi specifici ed incontestati posti a fondamento dell'allegata liceità.

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