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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21972/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso della società ricorrente, confermando la decisione di merito che aveva ritenuto illegittime le opere per violazione delle distanze legali. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del condominio controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un intervento edilizio realizzato dalla società ricorrente su un’area confinante con la proprietà condominiale, consistente in un edificio destinato a servizi e parcheggio, con uscita di sicurezza sulla proprietà del condominio. Il condominio aveva agito per far accertare la violazione delle distanze legali e di servitù; il tribunale aveva accolto le domande e ordinato conseguenze demolitorie/ripristinatorie. In appello la società aveva censurato la sentenza, ma la corte territoriale aveva ritenuto inammissibili alcune doglianze per genericità e, comunque, aveva valorizzato gli esiti della CTU e una stessa ammissione della parte circa il mancato rispetto della distanza minima. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) illegittima declaratoria di inammissibilità del secondo motivo di appello, sostenendo che i rilievi sulla CTU e sulla normativa regionale erano stati specificamente formulati; 2) omesso esame e/o erronea interpretazione dell’art. 3 della legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 19/2009, con tesi secondo cui le opere realizzate non integrerebbero una "parete" rilevante ai fini delle distanze e non inciderebbero sul profilo igienico-sanitario; 3) omessa considerazione delle osservazioni del consulente tecnico di parte e vizio motivazionale della sentenza di merito. Il ricorso è stato respinto: la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte d’appello aveva comunque esaminato nel merito la doglianza sulla CTU; il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato perché la normativa regionale fa salva la diversa previsione degli strumenti urbanistici locali, e nel caso concreto valeva la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate prevista anche dalle NTA del PRG comunale; il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava in sostanza a censurare la motivazione e l’apprezzamento del merito, oltre a essere precluso in presenza di doppia conforme. La società ricorrente è stata quindi condannata alle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9 D.M. 1444/1968

    Richiamato come parametro urbanistico sulle distanze tra costruzioni; la censura della ricorrente è stata ritenuta generica e la norma è stata applicata in coordinamento con la disciplina locale.

  • art. 3 L.R. Friuli Venezia Giulia n. 19/2009

    La Corte ha rilevato che la norma regionale, pur definendo "parete" e "parete finestrata", fa salva ogni diversa previsione degli strumenti urbanistici locali; quindi non esclude l’applicazione della distanza minima prevista dalle NTA comunali.

  • art. 907 c.c.

    È stata evocata dalla ricorrente per contestare la distanza minima tra fabbricati; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza alla luce degli accertamenti di merito e della normativa urbanistica applicabile.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per escludere vizi dell’appello: la Corte ha osservato che il giudice di merito aveva comunque esaminato il contenuto della doglianza, pur dichiarandola generica.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso il vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, poiché la corte territoriale aveva comunque trattato il tema nel merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato in relazione all’onere di specificità dei motivi di ricorso, ritenuto non rispettato per mancata specifica allegazione di ulteriori profili di violazione di legge.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte ha applicato il principio di autosufficienza: il ricorso deve contenere gli elementi indispensabili per comprendere origine, oggetto della controversia e presupposti fattuali, senza rinvii a fonti esterne.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per le censure di violazione/falsa applicazione di legge; la Corte ha escluso la sussistenza dei denunciati errori di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha ribadito che il vizio attiene solo all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di riproporre censure sulla motivazione o sull’apprezzamento delle prove.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    La Corte ha rilevato che, in presenza di doppia conforme di merito, è precluso il ricorso per cassazione fondato sul vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 18 NTA PRG Comune di Grado

    È stata ritenuta la norma decisiva per la controversia: prescrive, per la zona interessata, la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate, applicabile anche quando una sola parete sia finestrata.

  • art. 3 d.lgs. n. 40 del 2006

    Richiamato in relazione alla nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., che limita il sindacato di legittimità all’omesso esame di un fatto storico decisivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che deduce violazione di legge contro una sentenza d’appello è infondato se la decisione di merito ha comunque esaminato la doglianza nel suo contenuto sostanziale, anche in modo sintetico, escludendo così sia l’omessa pronuncia sia la violazione delle regole sull’ammissibilità dell’appello.
  • Ai fini del rispetto delle distanze legali tra edifici, può essere sufficiente che una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata, se la disciplina urbanistica applicabile lo prevede espressamente; inoltre, la norma regionale o generale richiamata va coordinata con le eventuali previsioni più specifiche degli strumenti urbanistici locali.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi denuncia errori nell’applicazione di una norma o nell’apprezzamento di una CTU deve indicare con precisione le opere, i fatti storici e i passaggi decisivi della motivazione, non potendosi limitare a riferimenti generici a "manufatti" o "osservazioni" non specificati.
  • Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di sollecitare un nuovo giudizio di merito sulla sufficienza della motivazione o sulla valutazione delle risultanze peritali.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente precluso nei limiti previsti dall’art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioniCompravendita immobiliare
RamiDiritti realiProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della prova

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