Sentenza del 20/11/2017 n. 4743 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Spese di lite - Riforma della sentenza di primo grado - Nuovo regolamento delle spese processuali - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che il giudice d'appello, quando riforma la sentenza impugnata, deve procedere anche d'ufficio a un nuovo e completo regolamento delle spese processuali. Le spese devono essere attribuite e ripartite in base all'esito globale della controversia, secondo un criterio unitario e complessivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la necessità di rideterminare le spese processuali quando il giudice d'appello riforma, anche solo parzialmente, la sentenza di primo grado. In virtù dell'effetto devolutivo dell'appello, la soccombenza deve essere valutata considerando l'esito complessivo della lite e non limitandosi alla decisione sulle singole questioni o ai soli gradi di giudizio.
Norme richiamate
Principio dell'effetto devolutivo dell'appello
La valutazione della soccombenza opera in base ad un criterio unitario e globale.
La riforma della sentenza di primo grado impone al giudice d'appello di rivalutare complessivamente la soccombenza e di rideterminare integralmente le spese, anche d'ufficio.
Cassazione, sentenze nn. 6259/2014, 4201/2002 e 15787/2000
I precedenti confermano che la decisione sulle spese deve essere rinnovata quando la sentenza d'appello modifica quella di primo grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
Massime di principio
- Quando il giudice d'appello riforma la sentenza di primo grado, non può limitarsi a confermare automaticamente la precedente statuizione sulle spese: deve effettuare un nuovo regolamento complessivo.
- La soccombenza va determinata considerando il risultato finale dell'intero giudizio, e non sommando meccanicamente gli esiti delle singole domande o dei diversi gradi.
- La rideterminazione delle spese può essere disposta anche d'ufficio, senza una specifica richiesta della parte.
- In caso di soccombenza reciproca o di riforma parziale, le spese possono essere compensate o ripartite proporzionalmente in relazione all'effettivo esito globale della controversia.
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