Cassazione Penale, Sentenza n. 18613/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revoca, ex artt. 669 e 649 c.p.p., della sentenza n. 111/2024 del Giudice di Pace di Verona (condanna per la violazione dell'ordine di allontanamento ex art. 14, comma 5-ter d.lgs. 286/1998), sostenendo la preclusione per ne bis in idem perché era già stato giudicato per il medesimo fatto e prosciolto con sentenza del Giudice di Pace di Genova n. 425/2024. Il ricorrente ha dedotto che la fattispecie è di natura permanente e che, dunque, le due sentenze si riferirebbero alla stessa condotta materiale. Il Giudice dell'esecuzione aveva invece ritenuto che le condotte contestate nelle due sentenze si riferivano a tempi, luoghi e, soprattutto, a ordini di allontanamento differenti, essendo quindi fatti distinti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato, confermando l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione. Ha ritenuto che la preclusione per ne bis in idem opera solo quando il nuovo processo riguarda lo stesso fatto storico, valutato concretamente in base alla condotta, al contenuto oggettivo e alle coordinate fattuali. Nel caso di specie le sentenze a confronto riguardavano violazioni riconducibili a provvedimenti amministrativi differenti (ordine del Questore di Varese del 6/7/2018 accertato a Genova il 12/9/2019 vs ordine del Questore di Genova del 12/9/2019 accertato a Verona il 21/7/2020), sicché non sussisteva la coincidenza storico-naturalistica necessaria per il ne bis in idem. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
La norma incrimina il trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento; la Corte ha richiamato la sua natura (ritenuta dalla giurisprudenza normalmente di portata permanente) ma ha precisato che la permanenza rileva solo rispetto alla protrazione nel tempo dell'inosservanza dello stesso ordine amministrativo, non per unificare violazioni originate da ordini diversi
art. 649 c.p.p.
Prevede la preclusione per ne bis in idem derivante da un precedente giudicato; la Corte ha interpretato che l'effetto preclusivo opera solo se il nuovo processo riguarda lo stesso fatto storico, individuato concretamente mediante la condotta, il contenuto oggettivo e le coordinate fattuali
art. 669 c.p.p.
Richiamato come rimedio invocato per ottenere la revoca di una sentenza nell'ambito dell'incidente di esecuzione; nella vicenda è stato impiegato insieme all'art. 649 per chiedere la revoca per ne bis in idem
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
Principio del ne bis in idem a livello convenzionale; la Corte lo applica nella stessa chiave dell'art. 649 c.p.p., richiedendo identità del fatto storico
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma processuale richiamata a proposito dei limiti nella esposizione dei motivi in ricorso (necessità di riassumere nei limiti strettamente necessari); qui citata per la forma del ricorso
Massime di principio
- Il ne bis in idem si applica solo se il nuovo procedimento riguarda lo stesso fatto storico: per verificare la sovrapponibilità occorre confrontare la condotta contestata, il contenuto oggettivo dell'obbligo violato, l'autorità emanante il provvedimento e il momento dell'inosservanza
- La qualificazione della fattispecie come reato 'permanente' non consente di unificare violazioni che traggono origine da provvedimenti amministrativi diversi; la persistenza rileva solo rispetto alla medesima ingiunzione non ottemperata
- In conflitti di possibile ne bis in idem bisogna documentare con precisione l'identità del provvedimento amministrativo cui si riferisce la contestazione (data, autorità emanante, contenuto) e la coincidenza temporale e materiale della condotta
- Il giudice dell'esecuzione deve effettuare una comparazione concreta e motivata tra le condotte e i presupposti amministrativi delle sentenze a confronto; l'omessa o apparente comparazione può costituire motivo di impugnazione
- Per resistere a una censura di ne bis in idem l'Amministrazione/accusa può fondarsi sulla diversa autorità emanante l'ordine, sulla data di adozione del provvedimento e sul luogo in cui è stata accertata l'inosservanza, elementi che incidono sull'identificazione del fatto storico
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