Cassazione Penale, Sentenza n. 6913/2022 del 25/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Iacovella ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lanciano che lo aveva condannato, con il rito abbreviato e la diminuente, a 800 euro di ammenda per il reato previsto dall'art. 4, legge n. 110/1975 (porto di coltello a serramanico, lama 6 cm). Il ricorso censura in particolare: 1) la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (fatto di particolare tenuità) per presunta assenza del requisito della non abitualità; 2) il travisamento delle prove e la valutazione di testimonianze che, secondo la difesa, non proverebbero ulteriori episodi con armi; 3) l'utilizzo di atti non sottoposti a valutazione di attendibilità per affermare la "abitudinarietà"; 4) l'errata interpretazione congiunta degli artt. 131-bis e 101 c.p. e la qualificazione come reati "della stessa indole" di fatti tra loro slegati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ricordato che l'art. 131-bis esclude la non punibilità quando l'agente "abbia commesso più reati della stessa indole" o si tratti di condotte plurime abituali e reiterate; l'abitualità ricorre quando vi sono almeno due illeciti della stessa indole oltre a quello oggetto di giudizio, e tali reati possono essere accertati incidentalmente. La Corte ha però precisato che una sentenza che determina l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (art. 464-septies/464-quater c.p.p.) non costituisce un accertamento di responsabilità idoneo a fondare la qualificazione di reati della stessa indole. Nonostante ciò, la decisione di merito di escludere la particolare tenuità è stata ritenuta corretta per la valutazione complessiva della vicenda: il Tribunale ha ritenuto che il quadro probatorio (querela e sommarie informazioni) e le caratteristiche del fatto, dell'arma e dell'elemento psicologico configurassero una gravità non compatibile con la non punibilità di cui all'art. 131-bis. Tale apprezzamento fattuale non è viziato da manifesta illogicità e non è sindacabile in Cassazione. Di conseguenza il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 4, legge n. 110/1975
Norma sanzionatoria sul porto di armi bianche: applicata per la condotta consistente nel portare in luogo pubblico un coltello a serramanico.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte conferma che non opera se l'agente ha commesso più reati della stessa indole o se le condotte sono abituali; il giudice di merito ha escluso la sua applicazione sulla base di una valutazione complessiva della gravità del fatto.
art. 101 cod. pen.
Nozione di "stessa indole": comprende sia una dimensione formale (violazione della stessa norma) sia una sostanziale (caratteri comuni dei fatti); la sua applicazione richiede accertamento concreto da parte del giudice.
art. 240 cod. pen.
Dispositivo che consente la confisca e distruzione di cose usate per il reato: applicato dal Tribunale al coltello sequestrato.
art. 464-quater cod. proc. pen.
Norma relativa agli effetti della messa alla prova e all'estinzione del reato per esito positivo; la Corte ricorda che tale estinzione non equivale a un accertamento di responsabilità pieno idoneo a fondare valutazioni di "stessa indole".
art. 464-septies cod. proc. pen.
Norma collegata alla messa alla prova e ai suoi effetti estintivi: la sentenza di estinzione per messa alla prova non può essere utilizzata come condanna o accertamento di responsabilità ai fini di talune conseguenze giuridiche.
art. 606 cod. proc. pen.
Disposizioni sui motivi di ricorso per cassazione: il ricorso ha invocato le lettere b) ed e) (violazione di legge e motivazione manifestamente illogica).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola sulla esposizione sintetica dei motivi in cassazione: la decisione riporta i motivi nei limiti necessari per la motivazione.
Massime di principio
- L'art. 131-bis c.p. non si applica se l'imputato ha commesso più reati della stessa indole o condotte abituali: per configurare l'abitualità servono almeno due ulteriori illeciti della stessa indole oltre al fatto in esame.
- Una sentenza che dispone l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non costituisce un accertamento di responsabilità pieno e non può essere utilizzata come condanna per fondare la nozione di "stessa indole" o per produzioni che richiedono un giudicato di colpevolezza.
- I fatti accertati incidentalmente nel corso del processo possono essere valutati dal giudice di merito per escludere la particolare tenuità, ma la valutazione fattuale del giudice di merito, se non manifesta illogica, è insindacabile in Cassazione.
- Per affermare l'abitualità sulla base di dichiarazioni testimoniali è necessario che quelle dichiarazioni siano effettivamente acquisite e valutate dal giudice: il semplice riferimento ad atti o dichiarazioni senza un giudizio di attendibilità non è sufficiente.
- La qualificazione di reati "della stessa indole" richiede un accertamento concreto e motivato che può essere disatteso se fondato su atti che non esprimono un compiuto accertamento di responsabilità (es. sentenza di estinzione per messa alla prova).
- La gravità del singolo fatto (caratteristiche dell'arma, modalità di condotta, intensità dell'elemento psicologico) può giustificare il diniego della particolare tenuità anche in presenza di episodi di minore entità segnalati nel contesto probatorio.
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