Cassazione Civile, Ordinanza n. 05986/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale sull'anno d'imposta 2007, nel contesto di un precedente regime di consolidato nazionale tra una società consolidata e la società consolidante. L'Ufficio ha disconosciuto perdite per circa 400.000 euro, ritenendo non provate la consistenza, l'inerenza e la riferibilità delle fatture portate in deduzione. La contribuente ha impugnato l'atto e, dopo esito sfavorevole nei gradi di merito, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione per relationem alla sentenza di primo grado e per asserita violazione degli obblighi motivazionali; (2) nullità per violazione delle norme sul contenuto specifico dell'appello tributario e per erronea declaratoria di inammissibilità della domanda subordinata di riconoscimento/utilizzo delle perdite fiscali di periodo, ritenuta nuova in appello; (3) violazione delle norme fiscali sul riporto/retrocessione delle perdite a seguito di interruzione del consolidato e del principio di capacità contributiva, per avere attribuito le perdite alla consolidante senza consentirne la deduzione; (4) violazione delle norme processuali tributarie per avere ritenuto inammissibile il motivo di appello relativo alla carenza di prova sulla movimentazione del conto che aveva generato la ripresa erariale e sulla inerenza/competenza dei costi; (5) violazione della norma fiscale sull'onere probatorio dei requisiti di competenza e inerenza, sostenendo che la documentazione prodotta avrebbe dovuto consentire la deduzione di gran parte dell'importo contestato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha escluso che la motivazione della sentenza d'appello fosse meramente apparente o illegittima per relationem, osservando che il giudice di merito aveva svolto autonome argomentazioni e aveva criticamente aderito alla decisione di primo grado. Ha poi ritenuto corretta la declaratoria di novità/inammissibilità della domanda di rettifica delle perdite fiscali di periodo, poiché in appello non può essere introdotta una richiesta diversa da quella proposta in primo grado. Quanto ai motivi sulla retrocessione delle perdite e sulla prova della loro deducibilità, la Corte ha qualificato le censure come richieste di nuova valutazione del merito e del materiale probatorio, non consentite in cassazione. Ha inoltre ribadito che il ricorso per cassazione non consente di riesaminare il merito né di sostituire la valutazione del giudice di appello sulla attendibilità delle prove. In conclusione, il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese di lite, con applicazione del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve essere motivata; la motivazione per relationem è ammissibile solo se autosufficiente e consente di comprendere le ragioni della decisione.
art. 132 c.p.c.
È richiamato come parametro della validità della motivazione; la nullità sussiste solo in caso di motivazione apparente o mancante.
art. 111 Cost.
È invocato come parametro costituzionale del dovere di motivazione della decisione.
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
L'appello tributario richiede motivi specifici; la riproposizione complessiva delle difese è sufficiente se consente di cogliere il dissenso sulla decisione.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
È richiamato a sostegno del divieto di nuove domande/eccezioni in appello nel processo tributario.
art. 124, comma 4, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato in tema di attribuzione e utilizzo delle perdite nell'ambito del consolidato e della sua interruzione.
art. 13, comma 8, d.m. 9 giugno 2004
Richiamato in relazione alla disciplina del consolidato nazionale e alla gestione delle perdite al suo scioglimento.
art. 53, comma 1, Cost.
Invocato per sostenere che la disciplina applicata avrebbe inciso sul principio di capacità contributiva.
art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato sulla deducibilità dei costi e sulla necessità di provarne competenza e inerenza.
art. 360 c.p.c.
Viene ricordato che il ricorso per cassazione non consente il riesame del merito, ma solo il controllo di legalità e della coerenza motivazionale nei limiti del vizio denunciabile.
art. 84 d.P.R. n. 917/1986
Richiamato quale disciplina generale del riporto delle perdite fiscali.
art. 54 d.l. n. 83/2012
È richiamato per la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e la riduzione del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.
art. 12 preleggi
Richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la nuova formulazione del vizio di motivazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è valida solo se il giudice d'appello mostra di avere esaminato i motivi di gravame e di avere fatto proprie, in modo autonomo e critico, le ragioni della decisione richiamata; è nulla la motivazione meramente adesiva o apparente.
- L'appello tributario è ammissibile quando, nel suo complesso, consente di individuare chiaramente le censure contro la decisione di primo grado; tuttavia in appello non possono essere introdotte domande diverse da quelle originarie, perché ciò integra una mutatio libelli vietata.
- Le censure di legittimità che mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili in cassazione, poiché il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nell'apprezzamento del materiale istruttorio.
- La deduzione delle perdite fiscali deve avvenire secondo il sistema e nei limiti temporali previsti dalla disciplina tributaria; la scelta di non utilizzarle nell'anno di competenza, o di aderire a un consolidato, comporta l'accettazione delle conseguenze del regime prescelto nei limiti consentiti dalla legge.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato della Cassazione sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o la motivazione perplessa/incomprensibile, non il semplice difetto di sufficienza.
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