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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18291/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 28/04/2025, censurando la decisione di merito che lo aveva ritenuto responsabile in relazione a sostanza stupefacente a lui ricondotta. Dal testo emerge che il ricorso insisteva su profili già esaminati e disattesi in appello, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti: il ricorrente contestava la riconducibilità della sostanza stupefacente alla propria sfera di disponibilità e, secondo la Corte, non sviluppava una critica analitica alle ragioni della sentenza impugnata né indicava specifiche ragioni di diritto o puntuali rilievi motivazionali. È menzionato anche il rilievo difensivo circa l'asserita necessità di esaminare i dati contenuti nel cellulare sequestrato, che i giudici di merito avevano invece ritenuto non necessario valutare, anche in ragione del rito speciale scelto dall'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse adeguatamente motivata sulla base di acquisizioni probatorie significative e immune da vizi logico-giuridici, e che i motivi di ricorso fossero meramente riproduttivi di censure già esaminate e prive di specifica critica alla motivazione della decisione impugnata. In conseguenza dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nel riferimento alla valutazione delle acquisizioni probatorie e alla motivazione fondata su elementi di prova significativi, quale base della tenuta logica della decisione di merito.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca censure già disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso deve contenere l'esatta enunciazione delle ragioni di diritto e dei punti della motivazione che si assumono erronei; la mera contrapposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti non è sufficiente.
  • Quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione adeguata e da acquisizioni probatorie significative, il controllo di legittimità non può essere trasformato in una nuova valutazione del merito.
  • Se la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa è generica e priva di riscontri concreti, il giudice può legittimamente escluderla senza dover approfondire elementi ulteriori non ritenuti decisivi, anche in relazione al rito prescelto dall'imputato.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiReati informaticiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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