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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23830/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui il Comune aveva contestato a un esercizio commerciale l'omesso aggiornamento della registrazione al S.I.A.N. dopo lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, ritenendo che l'attività concretamente esercitata eccedesse la semplice attività di vicinato autorizzata. Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione della società, e il Tribunale aveva respinto l'appello del Comune, ritenendo che la presenza di tavolini e sedie non bastasse, di per sé, a qualificare l'attività come ristorazione con somministrazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con i primi due ha denunciato, sotto vari profili, vizio di motivazione, omesso esame di elementi fattuali e violazione dell'art. 112 c.p.c. e della disciplina regionale, sostenendo che il Tribunale avesse trascurato circostanze rilevanti e avesse limitato la decisione alla sola assenza di servizio ai tavoli; con il terzo e il quarto ha dedotto la violazione dell'art. 3, comma 1, lett. f-bis), D.L. 223/2006, lamentando una errata nozione di "servizio assistito" e sostenendo che la somministrazione potesse configurarsi anche senza personale addetto ai tavoli, dovendosi valorizzare l'insieme delle modalità organizzative dell'esercizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, perché le censure sulla motivazione non sono più proponibili nei termini di insufficienza o contraddittorietà se non nei limiti del "minimo costituzionale", e perché le doglianze sull'omesso esame non indicavano in modo specifico un fatto storico decisivo, ma si risolvevano nel contestare la valutazione delle prove e delle difese svolta dal giudice di merito. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, affermando che il concetto di "servizio assistito" non può essere ristretto alla sola presenza di personale di sala incaricato di prendere ordinazioni o servire ai tavoli, ma va inteso in senso funzionale: occorre verificare se, per caratteristiche complessive dei locali, arredi, attrezzature, dimensioni e rapporto tra spazi dedicati alla consumazione e alla vendita, l'esercizio presenti la consumazione sul posto come modalità sostanzialmente connaturata e non accessoria; solo in tal caso l'attività esula dalla liberalizzazione prevista per l'esercizio di vicinato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Venezia in diversa composizione, che dovrà riesaminare i fatti alla luce del principio enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, Reg. CE 852/2004

    richiamato come base della contestazione amministrativa relativa alla registrazione sanitaria dell'attività esercitata

  • art. 9 dell'All. A, Decreto Dir. Reg. 140/2008

    richiamato quale ulteriore norma violata nella contestazione sanzionatoria

  • L.R. Veneto n. 29/2007

    richiamata come disciplina regionale di riferimento per l'attività commerciale e per la sua qualificazione

  • art. 10 L.R. 29/2007

    invocato dal ricorrente a sostegno della tesi che l'attività svolta non rientrasse nella fattispecie considerata dal giudice di merito

  • art. 3, comma 1, lett. f-bis), D.L. 223/2006

    "servizio assistito di somministrazione"

    la Corte lo interpreta in senso funzionale, non limitato al servizio ai tavoli, ma comprensivo della predisposizione di risorse umane o materiali che rendano la consumazione sul posto sostanzialmente connaturata e non accessoria

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma, consente il controllo solo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, non su insufficienza o contraddittorietà della motivazione

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la sua violazione ricorre solo quando il giudice attribuisce o nega un bene diverso da quello richiesto, alterando petitum o causa petendi

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione al solo minimo costituzionale

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale norma processuale cui si riconduce la nullità della sentenza in caso di motivazione mancante o meramente apparente

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di motivazione è ammissibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o della mancanza assoluta/motivazione apparente; non è più consentito proporre doglianze di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto storico richiede l'indicazione specifica del fatto, del dato da cui esso risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività; non basta lamentare il mancato esame di elementi istruttori.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. non si identifica con la mancata considerazione di difese, argomentazioni o prove, ma con la decisione su un bene della vita diverso da quello domandato o con l'alterazione di petitum e causa petendi.
  • La valutazione delle prove e la scelta del materiale istruttorio ritenuto più convincente appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione logicamente coerente.
  • L'espressione "servizio assistito" in materia di consumo immediato dei prodotti di gastronomia non va interpretata in senso meramente formale come presenza di personale di sala, ma va valutata funzionalmente in base all'organizzazione complessiva del locale e agli elementi materiali che incentivano la consumazione sul posto.
  • Quando arredi, attrezzature, dimensioni e organizzazione del punto vendita rendono la consumazione sul posto sostanzialmente normale e non accessoria, l'attività può essere qualificata come somministrazione/ristorazione e non come mera vendita da asporto o esercizio di vicinato.
  • La verifica della natura dell'attività commerciale richiede un apprezzamento complessivo e concreto delle modalità operative dell'esercizio, evitando interpretazioni talmente ristrette da produrre risultati incompatibili con l'evidenza fattuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcorrenza sleale
RamiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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