Cassazione Civile, Ordinanza n. 04613/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un debitore, esposto a una crisi da sovraindebitamento per obbligazioni assunte quale garante di debiti societari, aveva proposto ai creditori un accordo ex legge n. 3 del 2012. La proposta era stata approvata dalla maggioranza dei crediti, ma l'omologazione era stata negata per effetto dell'opposizione di alcuni creditori, tra cui un creditore ipotecario, in ragione della donazione della nuda proprietà di un immobile alle figlie del debitore, ritenuta dal giudice atto in frode e, soprattutto, causa di un trattamento deteriore per il creditore ipotecario rispetto alla liquidazione del patrimonio. Il reclamo al collegio era stato respinto. In cassazione il debitore ha articolato sette motivi: contestava la qualificazione della donazione come atto in frode, l'affermazione di una presunta meritevolezza soggettiva del debitore non prevista per l'accordo di composizione, l'anticipazione del giudizio su azioni revocatorie asseritamente pendenti, la valutazione di inammissibilità fondata su un collegamento funzionale tra donazione e procedura, la pretesa contraddittorietà del diniego rispetto al decreto di apertura, la mancata ponderazione dei diritti costituzionali del debitore e dei creditori, nonché la liquidazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisiva una autonoma ratio decidendi del decreto impugnato: l'accordo non poteva essere omologato perché, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 3 del 2012, al creditore ipotecario deve essere assicurato un pagamento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione; tale confronto deve tenere conto anche del valore dei diritti ancora aggredibili dal creditore sul bene pur trasferito a terzi, poiché l'omologazione avrebbe precluso l'azione esecutiva verso le terze proprietarie. Su questa base, i motivi centrati solo sulla frode, sulla meritevolezza e sul preteso sindacato delle revocatorie sono stati dichiarati inammissibili perché incapaci di scalfire la ratio autonoma. È stato invece esaminato e rigettato il settimo motivo sulle spese, affermando che il reclamo avverso il diniego di omologa ha natura contenziosa e che la liquidazione operata dal tribunale era corretta. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 10, legge n. 3 del 2012
disciplina il procedimento di omologazione dell'accordo e il controllo del giudice sugli atti in frode; il giudice deve verificare preliminarmente i requisiti di ammissibilità della proposta prima del coinvolgimento dei creditori.
art. 7, legge n. 3 del 2012
consente il pagamento non integrale dei crediti privilegiati, pegno o ipoteca solo se è assicurato almeno quanto realizzabile in caso di liquidazione, considerando il valore di mercato dei beni o diritti gravati; il confronto va compiuto anche tenendo conto dei diritti ancora aggredibili dal creditore sul bene trasferito a terzi.
art. 9, legge n. 3 del 2012
art. 9, comma 3-bis, lett. e
richiamato per l'attestazione di convenienza della proposta da parte dell'O.C.C., ma il giudice ha rilevato che il tema decisivo non era la mera convenienza bensì un requisito legale di ammissibilità.
art. 11, legge n. 3 del 2012
richiamato per escludere che la conservazione dei diritti verso i coobbligati potesse operare nei confronti delle terze acquirenti non debitrici né coobbligate.
art. 602 c.p.c.
invocato dal ricorrente, ma ritenuto inconferente perché la decisione non fondava il diniego sulla revocatoria esperita dai creditori; il credito ipotecario conserva comunque il diritto di sequela sul bene gravato.
art. 2901 c.c.
richiamato nei motivi, ma ritenuto non decisivo rispetto alla ratio della decisione, che non si è pronunciata sulla revocatoria in sé.
art. 173 l.f.
richiamato dal ricorrente per analogia, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
artt. 99, 112 e 115 c.p.c.
invocati nei motivi per lamentare ultrapetizione e uso improprio dei fatti; la Corte non ha ravvisato tali vizi perché il giudice si è limitato a rilevare un requisito di ammissibilità rilevabile d'ufficio.
art. 1367 c.c.
richiamato come principio di conservazione degli atti giuridici, ma non idoneo a superare il difetto del requisito legale di ammissibilità.
art. 111 Cost.
invocato come parametro di economicità processuale, ma non idoneo a incidere sulla verifica dei presupposti di legge per l'omologa.
D.M. 140/2012
la fase di reclamo contro il diniego di omologa è stata qualificata come schiettamente contenziosa; l'analogia con la fase esecutiva vale solo per l'assistenza del creditore nella partecipazione al concorso.
D.M. 55/2014
invocato per la liquidazione delle spese in base al valore dei crediti, ma ritenuto non applicabile nel modo sostenuto dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il giudice deve verificare d'ufficio i requisiti di ammissibilità della proposta e può negare l'omologa se il trattamento dei creditori privilegiati non assicura almeno il soddisfacimento realizzabile in una liquidazione del patrimonio.
- Ai fini del raffronto tra proposta e liquidazione previsto per i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, occorre considerare anche il valore dei diritti che il creditore potrebbe ancora aggredire, pur se il bene sia stato trasferito a terzi dal debitore, quando l'omologazione gli farebbe perdere tale possibilità.
- Il controllo del giudice non si esaurisce nella verifica della mera convenienza economica attestata dall'O.C.C., ma investe la sussistenza del presupposto legale che consente il pagamento non integrale dei crediti prelazionari.
- Le censure di ricorso per cassazione sono inammissibili quando colpiscono soltanto rationes decidendi non decisive, senza aggredire la ratio autonoma e sufficiente posta a base della decisione impugnata.
- Nel reclamo avverso il diniego di omologa della composizione della crisi, la fase ha natura contenziosa; di conseguenza, la liquidazione delle spese segue i parametri propri della controversia e non quelli invocati in via analogica per le sole attività di partecipazione al concorso.
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