Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/11/2018 n. 28332 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio, che aveva escluso la responsabilità personale di L.G. per le sanzioni tributarie relative agli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009. I primi due motivi denunciavano contraddittorietà e illogicità della motivazione, sostenendo che l'accertamento della qualità di amministratore di fatto fosse incompatibile con la concreta operatività della società. Il terzo motivo contestava l'applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 7, sostenendo che L.G. avesse strumentalizzato la società per perseguire interessi personali e che, pertanto, dovesse rispondere direttamente delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili, perché miravano a rimettere in discussione la valutazione di merito della CTR senza evidenziare una reale anomalia motivazionale rilevante in cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: le sanzioni relative a violazioni fiscali riferibili a una società con personalità giuridica gravano, di regola, esclusivamente sulla società, anche se essa è gestita da un amministratore di fatto. L'eccezione opera solo quando la società sia una mera fictio artificiosamente costituita nell'esclusivo interesse della persona fisica. Nel caso concreto, la società aveva personale, sedi, contabilità e autonomia finanziaria proprie e aveva inizialmente adempiuto agli obblighi dichiarativi; pertanto non era qualificabile come società fittizia. Nessuna statuizione sulle spese, poiché L.G. non si è costituito.

Norme richiamate

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326

    Nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell'ente.

    Per le violazioni fiscali riferibili a una società dotata di personalità giuridica, le sanzioni amministrative tributarie sono normalmente imputate alla società e non all'amministratore, anche se di fatto. La regola non si applica quando la società sia una mera fictio creata esclusivamente per favorire la persona fisica.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 3, 9 e 11

    La disciplina generale della responsabilità e del concorso nelle violazioni tributarie non può derogare alla disciplina speciale e successiva dell'art. 7 del D.L. n. 269 del 2003, salvo i casi regolati dal regime transitorio o di società meramente fittizia.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Dopo la riforma del 2012, il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali più gravi, quali la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione incomprensibile. Non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o la maggiore o minore persuasività del ragionamento.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4, e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4

    La sentenza è nulla solo quando la motivazione sia assente, apparente, radicalmente contraddittoria o incomprensibile; non quando il giudice abbia semplicemente adottato una valutazione di merito non condivisa dalla parte.

Massime di principio

  • La qualifica di amministratore di fatto non comporta automaticamente la responsabilità personale per le sanzioni tributarie riferibili a una società di capitali: occorre verificare la disciplina applicabile e, in via ordinaria, le sanzioni restano a carico dell'ente.
  • L'amministratore può essere sanzionato personalmente quando la società sia una mera costruzione fittizia, priva di effettiva autonomia e utilizzata esclusivamente per realizzare interessi personali o illeciti della persona fisica.
  • L'esistenza di personale, sedi, contabilità, autonomia finanziaria e attività effettiva costituisce un insieme di elementi idonei a escludere la natura fittizia della società, anche se una persona fisica ne dirige di fatto l'attività.
  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente sostenere che la motivazione sia illogica o non convincente: bisogna dimostrare una delle anomalie motivazionali estreme ammesse dalla legge e dalla giurisprudenza.
  • La concreta operatività della società non è incompatibile con la sua gestione da parte di un amministratore di fatto; i due elementi possono coesistere.
  • Per le violazioni anteriori all'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003 può rilevare la disciplina previgente, secondo le relative disposizioni transitorie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.