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Sentenza

Sentenza del 22/05/2019 n. 13770 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti contestavano due gruppi di avvisi di accertamento, notificati rispettivamente nel dicembre 2008 e nel novembre 2009, con cui era stato attribuito un maggior reddito per ricavi non dichiarati derivanti dalla cessione di due particelle immobiliari e per costi disconosciuti perché riferiti a operazioni inesistenti o privi di inerenza. Con il primo motivo sostenevano che i secondi avvisi fossero illegittimi perché emessi mentre i primi erano ancora efficaci e iscritti a ruolo. Con il secondo motivo lamentavano l'omessa pronuncia della CTR sull'eccezione secondo cui l'adesione della società al concordato preventivo avrebbe precluso il potere impositivo dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo legittimo, in linea generale, il potere dell'Amministrazione finanziaria di annullare o sostituire in autotutela un precedente avviso illegittimo o infondato, anche se impugnato o non più impugnabile, purché non si sia formato il giudicato e non vi sia una doppia imposizione effettiva. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di esaminare l'eccezione relativa alla preclusione del potere impositivo derivante dall'adesione al concordato preventivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla CTR del Piemonte, che dovrà esaminare tale eccezione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quater, comma 1, convertito dalla L. 30 novembre 1994, n. 656

    Riconosce all'Amministrazione finanziaria il potere di annullare d'ufficio o revocare, anche in pendenza di giudizio o dopo la mancata impugnazione, gli atti tributari illegittimi o infondati. Tale potere comprende anche la rinuncia all'imposizione illegittima o infondata e consente, in assenza di giudicato, la sostituzione di un avviso viziato con un nuovo avviso.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67

    Norma richiamata dai contribuenti in relazione alla contestazione della legittimità dei nuovi avvisi di accertamento; la Corte non ha accolto la censura fondata su tale disposizione.

  • D.L. n. 269 del 2003, art. 33, comma 8

    Norma richiamata in relazione agli effetti dell'adesione al concordato preventivo e alla possibile preclusione del potere impositivo. La Corte ha stabilito che la CTR avrebbe dovuto esaminare espressamente questa eccezione.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e richieste ritualmente sottoposte alla sua decisione. La mancata decisione su una specifica eccezione integra il vizio di omessa pronuncia.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Disposizioni processuali utilizzate per denunciare, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l'omessa pronuncia o altri errori processuali rilevanti.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria può sostituire un precedente avviso di accertamento con un nuovo atto, anche quando il primo sia stato impugnato o abbia prodotto effetti provvisori, purché non si sia formato un giudicato e non si realizzi una duplicazione effettiva dell'imposta.
  • La sostituzione del primo avviso non comporta automaticamente una doppia imposizione: occorre verificare in concreto se il primo atto sia stato definitivamente abbandonato, sgravato o comunque privato di efficacia.
  • Un giudice tributario deve esaminare espressamente ogni eccezione decisiva riproposta in appello. L'omissione totale della pronuncia su una specifica eccezione comporta la cassazione della sentenza e il rinvio.
  • Quando il contribuente invoca un regime agevolativo o concordatario che potrebbe escludere o limitare il potere di accertamento, il giudice deve verificare in concreto l'adesione, il periodo interessato e gli effetti preclusivi previsti dalla normativa applicabile.
  • L'accoglimento del ricorso per omessa pronuncia non equivale alla vittoria definitiva sul merito: la questione viene rinviata al giudice competente, che dovrà esaminarla e decidere nuovamente.

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