Sentenza del 01/02/2022 n. 2993 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva riformato la decisione di primo grado e aveva qualificato la sentenza di condanna della fideiussore come soggetta all'imposta di registro in misura fissa, sostenendo invece che la condanna del garante fosse autonoma rispetto al rapporto principale e quindi soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 (art. 8, lett. b).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che, quando la sentenza di condanna riguarda il pagamento di somme che si riferiscono a prestazioni soggette a IVA (qui somme anticipate nell'ambito di un contratto d'appalto) e il creditore è soggetto IVA, il provvedimento giudiziale va assoggettato all'imposta di registro in misura fissa ai sensi del D.P.R. 131/1986 (art. 8, comma 1, lett. b), nota II e art. 40), indipendentemente dal fatto che la condanna sia pronunciata anche nei confronti del fideiussore. Il ricorso è stato rigettato e le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, allegata tariffa, parte prima, art. 8, comma 1, lett. b)
recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura
Stabilisce che le sentenze che dispongono condanne al pagamento sono in linea di principio soggette all'imposta proporzionale; tuttavia la nota II esclude l'imposta proporzionale per la parte che dispone il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette ad IVA.
D.P.R. n. 131/1986, allegata tariffa, parte prima, art. 8, nota II
Gli atti di cui al comma 1, lett. b), e al comma 1-bis, non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del Testo Unico, art. 40.
Introduce il principio di alternatività Registro-IVA: se la prestazione è soggetta ad IVA la registrazione giudiziale è tassata in misura fissa per evitare doppia imposizione.
D.P.R. n. 131/1986, art. 40, comma 1
Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa.
Conferma che gli atti relativi ad operazioni soggette a IVA si registrano con imposta fissa; applicato anche ai provvedimenti giudiziali che accertano o condannano al pagamento connesso a tali operazioni.
D.P.R. n. 131/1986, art. 5, comma 2
le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto
Sottolinea che la rilevanza dell'IVA sulle operazioni incide sulla registrabilità e sulla misura dell'imposta di registro.
D.P.R. n. 633/1972, art. 1
si considerano operazioni imponibili ai fini IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di qualunque soggetto, nell'esercizio di arti e professioni.
Definisce il perimetro delle operazioni soggette ad IVA; utile per stabilire se le somme oggetto di condanna siano connesse a operazioni imponibili e quindi assoggettabili al regime di alternatività Registro-IVA.
Massime di principio
- Se il creditore è soggetto IVA e la condanna giudiziale riguarda il pagamento di somme che si ricollegano a prestazioni soggette a IVA, l'imposta di registro sulla sentenza va applicata in misura fissa (principio di alternatività Registro-IVA), anche se la condanna riguarda il fideiussore.
- Prima di qualificare una sentenza come soggetta a imposta proporzionale, verificare se le somme condannate corrispondono effettivamente a corrispettivi relativi a operazioni rientranti nel campo IVA; se è così prevale la tassazione fissa.
- La natura autonoma del rapporto tra fideiussore e debitore non incide sul trattamento fiscale della sentenza ai fini dell'imposta di registro quando, per il creditore, la pretesa ha ad oggetto un pagamento già soggetto a IVA.
- Distinguere i casi: l'azione di rimborso esercitata dal fideiussore verso il debitore (decreto ingiuntivo del garante per recupero di quanto versato) può essere trattata diversamente rispetto al titolo esecutivo ottenuto dal creditore soggetto IVA; occorre valutare la parte che esercita l'azione e l'oggetto della prestazione.
- In caso di dubbio, documentare e provare il nesso tra le somme richieste nella sentenza e l'operazione soggetta a IVA (contratto originario, natura delle somme anticipate, qualifica del creditore) per ottenere la corretta applicazione dell'alternatività Registro-IVA.
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