Cassazione Civile, Ordinanza n. 00452/2024 del 08/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Un contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato maggiore IVA per l’anno 2005, ritenendo che i compensi percepiti per incarichi di responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro avessero natura di prestazioni professionali non occasionali e quindi imponibili. In primo grado il ricorso era stato accolto dalla CTP; in appello la CTR aveva invece riformato la decisione, valorizzando la pluralità degli incarichi, la ripetitività pluriennale delle prestazioni, il contenuto degli adempimenti richiesti (redazione e aggiornamento del documento di valutazione del rischio, controlli annuali, riunioni, formazione dei dipendenti, interventi urgenti) e la rilevanza del compenso. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omesso esame, ex art. 360 n. 5 c.p.c., del numero e del tipo di prestazioni effettivamente rese nel 2005, sostenendo che gli incarichi fossero sette e non dieci e che quattro riguardassero condomini; 2) omesso esame del contenuto effettivo degli altri incarichi; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 5 d.P.R. 633/1972, per mancata prova dell’abitualità da parte dell’Ufficio; 4) violazione delle stesse norme perché gli elementi utilizzati dalla CTR non sarebbero stati presunzioni gravi, precise e concordanti dell’abitualità; 5) violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 5 d.P.R. 633/1972 per avere la CTR valorizzato le dichiarazioni dei sostituti d’imposta, qualificanti l’attività come lavoro autonomo professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché, sotto la veste dell’omesso esame di fatti decisivi, miravano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità se il giudice di merito ha compiuto un apprezzamento complessivo e motivato. Ha ritenuto inammissibili, e comunque infondati, il terzo e il quarto motivo: la CTR si era correttamente attenuta al principio secondo cui, ai fini IVA, è sufficiente la professionalità abituale dell’attività, anche senza il requisito civilistico dell’organizzazione, e l’onere della prova del carattere abituale grava sull’Ufficio, che può assolverlo anche mediante presunzioni; nel caso concreto la CTR aveva fondato il proprio convincimento su elementi valutati globalmente, mentre il ricorrente proponeva una lettura atomistica dei singoli indizi. È stato respinto anche il quinto motivo, poiché le dichiarazioni dei terzi, incluse quelle rese dai sostituti d’imposta, sono utilizzabili nel processo tributario come elementi indiziari o di riscontro. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il vizio è configurabile solo se viene omesso l’esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare singole questioni, singoli elementi istruttori o la ricostruzione complessiva del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione della legge
Non può essere usato per rimettere in discussione l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sotto forma di critica alla motivazione o alla valutazione delle prove.
art. 2697 c.c.
ripartizione dell’onere della prova
L’onere di provare il carattere abituale e professionale dell’attività ai fini dell’imposizione IVA grava sull’Ufficio; tale prova può essere fornita anche per presunzioni.
art. 5 d.P.R. n. 633/1972
Ai fini IVA rileva la professionalità abituale dell’attività economica, valutata in base alle concrete modalità e al contenuto dell’attività svolta.
artt. 55, già 51, TUIR
Richiamati per evidenziare la diversa nozione tributaria di attività imprenditoriale rispetto a quella civilistica, in particolare quanto al requisito dell’organizzazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale norma di inserimento della previsione sull’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non consente di contestare la valutazione complessiva delle prove o la ponderazione dei singoli indizi compiuta dal giudice di merito.
- Ai fini IVA l’attività è imponibile quando presenti carattere abituale e professionale; non è necessario il requisito dell’organizzazione richiesto in ambito civilistico per l’imprenditore.
- L’onere di provare l’abitualità dell’attività grava sull’Amministrazione finanziaria, che può assolverlo anche mediante presunzioni, purché il giudice le valuti globalmente secondo gravità, precisione e concordanza.
- La prova presuntiva non va frammentata in singoli indizi isolati: la loro efficacia emerge dalla considerazione complessiva e coordinata del quadro fattuale.
- Le dichiarazioni di terzi e dei sostituti d’imposta possono essere utilizzate nel processo tributario come elementi indiziari o di riscontro dell’accertamento fiscale.
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