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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00452/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

Un contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato maggiore IVA per l’anno 2005, ritenendo che i compensi percepiti per incarichi di responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro avessero natura di prestazioni professionali non occasionali e quindi imponibili. In primo grado il ricorso era stato accolto dalla CTP; in appello la CTR aveva invece riformato la decisione, valorizzando la pluralità degli incarichi, la ripetitività pluriennale delle prestazioni, il contenuto degli adempimenti richiesti (redazione e aggiornamento del documento di valutazione del rischio, controlli annuali, riunioni, formazione dei dipendenti, interventi urgenti) e la rilevanza del compenso. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omesso esame, ex art. 360 n. 5 c.p.c., del numero e del tipo di prestazioni effettivamente rese nel 2005, sostenendo che gli incarichi fossero sette e non dieci e che quattro riguardassero condomini; 2) omesso esame del contenuto effettivo degli altri incarichi; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 5 d.P.R. 633/1972, per mancata prova dell’abitualità da parte dell’Ufficio; 4) violazione delle stesse norme perché gli elementi utilizzati dalla CTR non sarebbero stati presunzioni gravi, precise e concordanti dell’abitualità; 5) violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 5 d.P.R. 633/1972 per avere la CTR valorizzato le dichiarazioni dei sostituti d’imposta, qualificanti l’attività come lavoro autonomo professionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché, sotto la veste dell’omesso esame di fatti decisivi, miravano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità se il giudice di merito ha compiuto un apprezzamento complessivo e motivato. Ha ritenuto inammissibili, e comunque infondati, il terzo e il quarto motivo: la CTR si era correttamente attenuta al principio secondo cui, ai fini IVA, è sufficiente la professionalità abituale dell’attività, anche senza il requisito civilistico dell’organizzazione, e l’onere della prova del carattere abituale grava sull’Ufficio, che può assolverlo anche mediante presunzioni; nel caso concreto la CTR aveva fondato il proprio convincimento su elementi valutati globalmente, mentre il ricorrente proponeva una lettura atomistica dei singoli indizi. È stato respinto anche il quinto motivo, poiché le dichiarazioni dei terzi, incluse quelle rese dai sostituti d’imposta, sono utilizzabili nel processo tributario come elementi indiziari o di riscontro. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Il vizio è configurabile solo se viene omesso l’esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare singole questioni, singoli elementi istruttori o la ricostruzione complessiva del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione della legge

    Non può essere usato per rimettere in discussione l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sotto forma di critica alla motivazione o alla valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    ripartizione dell’onere della prova

    L’onere di provare il carattere abituale e professionale dell’attività ai fini dell’imposizione IVA grava sull’Ufficio; tale prova può essere fornita anche per presunzioni.

  • art. 5 d.P.R. n. 633/1972

    Ai fini IVA rileva la professionalità abituale dell’attività economica, valutata in base alle concrete modalità e al contenuto dell’attività svolta.

  • artt. 55, già 51, TUIR

    Richiamati per evidenziare la diversa nozione tributaria di attività imprenditoriale rispetto a quella civilistica, in particolare quanto al requisito dell’organizzazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato quale norma di inserimento della previsione sull’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non consente di contestare la valutazione complessiva delle prove o la ponderazione dei singoli indizi compiuta dal giudice di merito.
  • Ai fini IVA l’attività è imponibile quando presenti carattere abituale e professionale; non è necessario il requisito dell’organizzazione richiesto in ambito civilistico per l’imprenditore.
  • L’onere di provare l’abitualità dell’attività grava sull’Amministrazione finanziaria, che può assolverlo anche mediante presunzioni, purché il giudice le valuti globalmente secondo gravità, precisione e concordanza.
  • La prova presuntiva non va frammentata in singoli indizi isolati: la loro efficacia emerge dalla considerazione complessiva e coordinata del quadro fattuale.
  • Le dichiarazioni di terzi e dei sostituti d’imposta possono essere utilizzate nel processo tributario come elementi indiziari o di riscontro dell’accertamento fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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