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Ordinanza

Ordinanza n. 346/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'accertamento dell'obbligo di provvedere a carico dell'Amministrazione resistente, con conseguente declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e/o silenzio-rifiuto opposto alla richiesta dei ricorrenti di attivare, in riferimento alla Ricostruzione dell'Area "UMI 21/A" del Piano di Recupero del Quartiere Santo Stefano in Ariano Irpino, i poteri sostitutivi verso le ditte inadempienti ex art. 11, comma 1, della Legge Regione Campania n. 20/2003.

Giustizia amministrativa202501109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio-inadempimento o silenzio-rifiuto del Comune sulla richiesta di attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti delle ditte inadempienti alla ricostruzione dell'Area UMI 21/A

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'obbligo del Comune di provvedere sulla richiesta di attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 11, comma 1, della legge regionale Campania n. 20/2003. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Sindaco, quale autorità titolare di uno specifico potere nell'interesse della comunità locale, e dei condomini ritenuti controinteressati. Poiché i ricorrenti non erano riusciti a reperire i nominativi e gli indirizzi utili degli attuali proprietari o eredi delle unità immobiliari, hanno chiesto l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami. Le richieste di informazioni erano state tempestivamente rivolte al Comune e all'amministratore del condominio; il Comune aveva trasmesso soltanto un elenco delle ditte costituenti l'UMI, riservandosi ulteriori verifiche, mentre l'amministratore aveva fornito un elenco parziale corredato da indirizzi non certificati e numeri telefonici, non sufficienti per le notificazioni individuali.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di notificazione per pubblici proclami, ritenendo integrato il presupposto della particolare difficoltà della notificazione ordinaria derivante dal numero presumibilmente elevato dei controinteressati. Ha richiamato gli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., rilevando che la disciplina consente la notificazione per pubblici proclami quando la chiamata in giudizio di numerose persone rende particolarmente onerose le modalità ordinarie. I ricorrenti sono stati rimessi in termini per effettuare la notificazione. È stato ordinato loro, entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, di chiedere al Comune la pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale, a pena di improcedibilità. Il Comune dovrà pubblicare l'avviso entro i successivi quindici giorni, in una sezione facilmente accessibile dalla home page, con l'indicazione delle parti, del giudice, del numero di ruolo, dell'identificazione del condominio e dell'immobile, della qualità di controinteressati dei condomini, del testo integrale del ricorso e dell'ordinanza, nonché delle modalità di consultazione del processo. Il Comune dovrà mantenere online gli atti sino alla sentenza definitiva e rilasciare attestazione della pubblicazione. I ricorrenti dovranno depositare la prova completa della notificazione entro venti giorni dalla pubblicazione, anch'essi a pena di improcedibilità. La decisione sulla domanda di accertamento dell'obbligo di provvedere è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 giugno 2026, con riserva di ogni ulteriore decisione in rito e nel merito.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Costituisce il fondamento della domanda diretta all'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere sul potere sostitutivo richiesto dai ricorrenti; la decisione su tale domanda è stata rinviata.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del Tribunale o della Sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità

    La particolare difficoltà della notificazione ordinaria può dipendere dalla consistenza numerica dei soggetti da chiamare in giudizio; in tale situazione il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami e prescriverne le modalità.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    È richiamato, insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a., quale fondamento della notificazione semplificata per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il mancato adempimento degli oneri di notificazione e del deposito della relativa prova nei termini fissati dal giudice comporta l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    È richiamato nell'avviso da pubblicare quale disposizione cui si collega, unitamente all'art. 41, comma 4, c.p.a., l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

  • art. 11, comma 1, legge regionale Campania n. 20/2003

    Prevede il potere sostitutivo che i ricorrenti chiedono al Comune di attivare nei confronti delle ditte inadempienti alla ricostruzione dell'UMI 21/A.

Massime di principio

  • Quando il numero dei soggetti da chiamare in giudizio rende particolarmente difficile e onerosa la notificazione ordinaria, il giudice amministrativo può autorizzare, su istanza di parte, la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., prescrivendone le modalità concrete.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere concessa quando la parte abbia documentato di essersi tempestivamente attivata per individuare i controinteressati e i loro recapiti, ma le informazioni ottenute dall'amministrazione o da altri soggetti siano incomplete o inidonee a consentire notificazioni individuali.
  • Quando autorizza la notificazione per pubblici proclami, il giudice può rimettere la parte in termini e fissare termini perentori sia per la richiesta di pubblicazione all'amministrazione sia per il deposito della prova dell'avvenuta notificazione, prevedendo espressamente l'improcedibilità del ricorso in caso di inosservanza.
  • La pubblicazione deve assicurare un'effettiva conoscibilità dell'atto: l'avviso deve essere collocato in una sezione immediatamente accessibile del sito istituzionale, identificare con precisione il giudizio e i controinteressati, contenere il ricorso e il provvedimento autorizzativo e rimanere disponibile per il periodo stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoDecadenza e tardività

Testo integrale

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