Sentenza del 20/01/2021 n. 318 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Credito Iva - Utilizzazione in compensazione - Onere probatorio a carico dell'Agenzia delle Entrate che ne deduca la illegittimità - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del diniego/limitazione dell'utilizzo in compensazione di crediti IVA. Il contribuente aveva documentato l'esistenza e la legittimità dei crediti utilizzati in compensazione; l'Amministrazione ha contestato la legittimità dei medesimi, ritenendo alcune fatture inesistenti o i fornitori 'cartiere'.
La decisione
La pronuncia tiene che, una volta dimostrata dall'interessato l'esistenza e la piena legittimità dei crediti IVA utilizzati in compensazione, l'Agenzia delle Entrate è onerata di specificare quali fatture ritiene inesistenti e per quali ragioni e quali fornitori dovrebbero essere considerati 'cartiere'. Inoltre, per i tributi armonizzati si applica il contraddittorio endo-procedimentale previsto dalla legge 212/2000: l'ufficio, anche nella fase preprocessuale, deve verificare anticipatamente la documentazione prodotta dal contribuente e indicare motivatamente le ragioni dell'eventuale rifiuto della compensazione. In assenza di tale specificazione e di adeguata istruttoria, il diniego dell'utilizzo in compensazione risulta illegittimo.
Norme richiamate
legge 212/2000 (Statuto del contribuente)
Si applica il contraddittorio endo-procedimentale anche nei procedimenti relativi a tributi armonizzati come l'IVA; l'ufficio deve effettuare una verifica preventiva della documentazione in fase preprocessuale e confrontarsi con il contribuente prima di negare la compensazione
Massime di principio
- Se il contribuente dimostra documentalmente l'esistenza e la legittimità del credito IVA utilizzato in compensazione, l'onere di prova ricade sull'Amministrazione finanziaria che contesta la legittimità del credito.
- L'Agenzia delle Entrate deve indicare in modo specifico e motivato quali fatture ritiene inesistenti e perché, e quali fornitori ritiene 'cartiere', non può limitarsi a rilievi generici.
- Per i tributi armonizzati (es. IVA) si applica il contraddittorio endo-procedimentale previsto dallo Statuto del contribuente: l'ufficio deve esaminare e verificare la documentazione già nella fase preprocessuale e instaurare il contraddittorio prima di adottare atti lesivi.
- In assenza di una adeguata istruttoria e della specificazione delle ragioni dell'illegittimità, il diniego alla compensazione può essere annullato in sede di impugnazione.
- Il contribuente dovrebbe produrre e conservare documentazione probatoria chiara (fatture, contratti, prove di effettiva prestazione e di esistenza dei fornitori) e richiedere il contraddittorio in caso di contestazioni sommarie dell'ufficio.
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