Sentenza n. 356/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'accertamento del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Abruzzo e dalle AA.SS.LL. abruzzesi, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, in relazione all’istanza trasmessa dalla Società ricorrente in data 19.06.2009, reiterata in data 06 giugno 2014 e in data 06.05.2024, e per la declaratoria - dell’obbligo a carico della Regione Abruzzo, di individuare i criteri di liquidazione di cui all’art. 8-quinquies, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 502/1992, delle prestazioni sanitarie erogate dalla Struttura nelle annualità 2005-2006-2007; - per l’effetto, della condanna delle AA.SS.LL. abruzzesi e della Regione Abruzzo, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, a corrispondere le remunerazioni maturate dalla Fisioter per l’attività sanitaria extrabudget resa negli esercizi 2005-2006-2007, quantificabili nella misura non inferiore ad € 964.296,07, ovvero nella maggiore o minor somma risultante dall’espletanda istruttoria, anche amministrativa, oltre interessi legali di mora ex D.lgs. n. 231/2002 dalla data delle singole fatture e sino al saldo effettivo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FISIOTER S.R.L. il 24/7/2024: A) al ricorso promosso per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Abruzzo e dalle AA.SS.LL. abruzzesi, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, in relazione all’istanza trasmessa dalla Società ricorrente in data 19.06.2009, reiterata in data 06 giugno 2014 e in data 06.05.2024, e per la declaratoria - dell’obbligo a carico della Regione Abruzzo, di individuare i criteri di liquidazione di cui all’art. 8-quinquies, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 502/1992, delle prestazioni sanitarie erogate dalla Struttura nelle annualità 2005-2006-2007; - per l’effetto, della condanna delle AA.SS.LL. abruzzesi e della Regione Abruzzo, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, a corrispondere le remunerazioni maturate dalla Fisioter per l’attività sanitaria extrabudget resa negli esercizi 2005-2006-2007, quantificabili nella misura non inferiore ad € 964.296,07, ovvero nella maggiore o minor somma risultante dall’espletanda istruttoria, anche amministrativa, oltre interessi legali di mora ex D.lgs. n. 231/2002 dalla data delle singole fatture e sino al saldo effettivo; B) per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Abruzzo e dalle AA.SS.LL. abruzzesi, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, in relazione all’istanza trasmessa dalla Società ricorrente in data 19.06.2009, reiterata in data 06 giugno 2014 e in data 06.05.2024, e per la declaratoria - dell’obbligo a carico della Regione Abruzzo, di individuare i criteri di liquidazione di cui all’art. 8-quinquies, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 502/1992, delle prestazioni sanitarie erogate dalla Struttura nelle annualità 2005-2006-2007; - della condanna delle AA.SS.LL. abruzzesi e della Regione Abruzzo e -solo in caso di accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dalla ASL di Pescara- per la declaratoria di condanna della FIRA S.p.a., ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, a corrispondere le remunerazioni maturate dalla Fisioter per l’attività sanitaria extrabudget resa negli esercizi 2005-2006-2007, quantificabili nella misura non inferiore ad € 964.296,07, ovvero nella maggiore o minor somma risultante dall’espletanda istruttoria, anche amministrativa, oltre interessi legali di mora ex D.lgs. n. 231/2002 dalla data delle singole fatture e sino al saldo effettivo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FISIOTER S.R.L. il 24/9/2024 : Ricorso promosso per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Abruzzo e dalle AA.SS.LL. abruzzesi, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, in relazione all’istanza trasmessa dalla Società ricorrente in data 19.06.2009, reiterata in data 06 giugno 2014 e in data 06.05.2024, e per la declaratoria - dell’obbligo a carico della Regione Abruzzo, di individuare i criteri di liquidazione di cui all’art. 8-quinquies, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 502/1992, delle prestazioni sanitarie erogate dalla Struttura nelle annualità 2005-2006-2007; - per l’effetto, della condanna delle AA.SS.LL. abruzzesi e della Regione Abruzzo, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, a corrispondere le remunerazioni maturate dalla Fisioter per l’attività sanitaria extrabudget resa negli esercizi 2005-2006-2007, quantificabili nella misura non inferiore ad € 964.296,07, ovvero nella maggiore o minor somma risultante dall’espletanda istruttoria, anche amministrativa, oltre interessi legali di mora ex D.lgs. n. 231/2002 dalla data delle singole fatture e sino al saldo effettivo; B) per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Abruzzo e dalle AA.SS.LL. abruzzesi, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, in relazione all’istanza trasmessa dalla Società ricorrente in data 19.06.2009, reiterata in data 06 giugno 2014 e in data 06.05.2024, e per la declaratoria - dell’obbligo a carico della Regione Abruzzo, di individuare i criteri di liquidazione di cui all’art. 8-quinquies, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 502/1992, delle prestazioni sanitarie erogate dalla Struttura nelle annualità 2005-2006-2007; - della condanna delle AA.SS.LL. abruzzesi e della Regione Abruzzo e -solo in caso di accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dalla ASL di Pescara- per la declaratoria di condanna della FIRA S.p.a., ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, a corrispondere le remunerazioni maturate dalla Fisioter per l’attività sanitaria extrabudget resa negli esercizi 2005-2006-2007, quantificabili nella misura non inferiore ad € 964.296,07, ovvero nella maggiore o minor somma risultante dall’espletanda istruttoria, anche amministrativa, oltre interessi legali di mora ex D.lgs. n. 231/2002 dalla data delle singole fatture e sino al saldo effettivo; * * * C) per l’annullamento della nota della Regione Abruzzo del 12.06.2024, prot. n. 0242277, trasmesso in pari data, avente ad oggetto “Diffida pagamento corrispettivi prestazioni sanitarie anni 2005-2006-2007 ai sensi dell’art. 2041 c.c. di cui alle Vs. note del 06/05/2024 e del 06/06/2024”, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non riconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota della Regione Abruzzo del 12 giugno 2024, con cui è stato negato il riconoscimento dei corrispettivi richiesti per prestazioni sanitarie erogate oltre il budget negli anni 2005-2007
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto alla Regione Abruzzo e alle ASL abruzzesi di individuare, ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 502/1992, i criteri per la remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate oltre il programma preventivo concordato negli anni 2005-2007 e, conseguentemente, di corrisponderle almeno euro 964.296,07, oltre interessi. Dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio-inadempimento e la presentazione di un primo ricorso per motivi aggiunti, dichiarati improcedibili con sentenza parziale, la Regione ha adottato una nota del 12 giugno 2024, negando la pretesa sulla base di precedenti contenziosi civili favorevoli all'amministrazione e dell'assenza di remunerabilità delle prestazioni extrabudget. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti la società ha impugnato tale nota deducendo violazione dell'art. 2 della l. n. 241/1990, dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e del contratto sottoscritto l'11 marzo 2005, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. La ASL di Pescara aveva inoltre eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo che la controversia fosse già stata definita dal giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, distinguendo la precedente controversia civile, avente contenuto contrattuale, dall'odierno giudizio, volto a ottenere l'esercizio del potere regionale di programmazione sanitaria e la fissazione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il budget. Tali questioni rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché coinvolgono l'esercizio di poteri autoritativi in materia di programmazione sanitaria. Nel merito, il ricorso per motivi aggiunti è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto che il finanziamento delle strutture private accreditate sia soggetto a un ammontare globale predefinito e ai tetti di spesa fissati dalla programmazione regionale. La facoltà regionale di stabilire criteri per remunerare prestazioni eccedenti il programma preventivo non comporta un obbligo di prevedere sempre una remunerazione dell'extrabudget; in presenza di vincoli finanziari e, a maggior ragione, di esigenze di risanamento, la Regione può legittimamente stabilire che le prestazioni oltre il tetto non siano remunerate. Il limite di spesa costituisce quindi un vincolo inderogabile, funzionale al controllo della spesa sanitaria, e l'assenza di criteri di remunerazione dell'extrabudget non è stata ritenuta illegittima. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 6.000,00 complessivi, oltre accessori, in favore della ASL di Pescara, della ASL di Teramo e della Regione Abruzzo, in parti uguali; le spese sono state compensate per il resto.
Norme richiamate
art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 502/1992
criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura
La previsione attribuisce alle Regioni la facoltà di stabilire criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il programma preventivo, ma non impone necessariamente la remunerazione dell'extrabudget; la Regione può prevedere, anche in presenza di vincoli finanziari stringenti, che tali prestazioni non siano remunerate.
art. 8-sexies, comma 1, d.lgs. n. 502/1992
le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies
Il finanziamento delle strutture accreditate è ancorato a un ammontare globale predefinito e ai limiti risultanti dalla programmazione sanitaria.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti l'esercizio del potere di programmazione sanitaria, inclusa la determinazione dei tetti di spesa, della capacità operativa e dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il budget.
art. 2 l. n. 241/1990
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione al silenzio e all'obbligo di provvedere, ma le relative censure sono state ritenute infondate in ragione della legittimità del diniego regionale.
art. 32 Cost.
Il diritto alla salute, pur costituzionalmente garantito, deve essere esercitato nell'ambito dei vincoli finanziari che condizionano la programmazione e il finanziamento del servizio sanitario.
art. 2041 c.c.
La nota regionale richiamava precedenti decisioni civili che avevano escluso la remunerazione delle prestazioni extrabudget anche a titolo di indebito arricchimento; il TAR non ha riconosciuto, su tale base, alcuna pretesa economica della società.
Massime di principio
- La controversia sulla fissazione dei tetti di spesa sanitaria, sulla programmazione delle prestazioni acquistabili dalle strutture private accreditate e sui criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il budget appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto riguarda l'esercizio di poteri autoritativi di programmazione sanitaria; restano invece al giudice ordinario le controversie meramente patrimoniali sulla quantificazione di rapporti di debito e credito già definiti.
- L'art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 502/1992 attribuisce alla Regione una facoltà di stabilire criteri per la remunerazione delle prestazioni eccedenti il programma preventivo, ma non riconosce alla struttura accreditata un diritto automatico alla remunerazione dell'attività extrabudget.
- Il vincolo rappresentato dal tetto massimo di spesa sanitaria è inderogabile e costituisce la misura delle prestazioni che il Servizio sanitario nazionale può acquistare; pertanto, la remunerazione di prestazioni eccedenti il budget non può essere riconosciuta in modo da vanificare gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.
- In presenza di condizioni finanziarie stringenti, comprese quelle derivanti da piani di rientro o da esigenze di riequilibrio del bilancio sanitario, la Regione può legittimamente stabilire che le prestazioni erogate oltre il tetto di spesa non siano remunerate, senza che l'art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), imponga l'adozione di criteri remunerativi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1129/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1130/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1141/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1143/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 949/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 950/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →