Sentenza n. 2467/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 novembre 2024, n. 9182, che aveva confermato l’annullamento del permesso edilizio in sanatoria, dell’autorizzazione paesaggistica e degli ulteriori titoli autorizzativi relativi a un immobile sito nel Comune di Procida
Esito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato deducendo due errori di fatto ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, n. 4, c.p.c. Con il primo motivo hanno sostenuto che il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto non provata l’esistenza del manufatto già al momento dell’acquisto del 1978, omettendo di considerare l’atto di compravendita, la procura speciale allegata, il preliminare di vendita del 1977 e un verbale di sequestro del 1998; hanno inoltre lamentato l’omessa pronuncia sulla richiesta di ammissione dei documenti nuovi ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. Con il secondo motivo hanno dedotto l’omessa valutazione della documentazione depositata nel 2024, concernente un parere dell’Autorità di bacino e la modifica della classificazione dell’area dal rischio frana elevato a moderato. Secondo i ricorrenti, tale sopravvenienza avrebbe eliminato l’incompatibilità idrogeologica dell’intervento e avrebbe dovuto condurre alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio originario. La sentenza oggetto di revocazione aveva confermato l’annullamento dei titoli edilizi ritenendo, da un lato, non dimostrato il completamento funzionale delle opere entro i termini previsti dalla disciplina sul condono e, dall’altro, incompatibile il cambio di destinazione d’uso abitativo con il regime PSAI vigente al momento del rilascio dei titoli.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ribadito che l’errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa od omessa percezione meramente materiale degli atti processuali, riguardare un punto non controverso, essere decisivo e risultare immediatamente rilevabile; non può invece investire l’interpretazione, la valutazione delle prove o il contenuto concettuale delle tesi difensive. Quanto al primo motivo, la sentenza revocanda aveva espressamente considerato la documentazione richiamata dai ricorrenti, ma l’aveva valutata diversamente, ritenendo che non dimostrasse né l’esistenza del manufatto nei termini dedotti né, soprattutto, il suo completamento funzionale entro il 1° ottobre 1983 e il 31 dicembre 1993. Il mancato completamento funzionale, desunto anche dall’assenza di caratteristiche di abitabilità e dal mancato collegamento alla rete fognaria, costituiva comunque la ragione decisiva dell’illegittimità del condono. La contestazione mirava quindi a una rivalutazione del materiale probatorio e non configurava errore revocatorio. Non sussisteva neppure omessa pronuncia sulla produzione documentale in appello: la sentenza aveva dato atto della richiesta e aveva ritenuto i documenti non indispensabili e non ammissibili. Quanto al secondo motivo, il giudice ha rilevato che la sentenza revocanda aveva espressamente esaminato il tema della riclassificazione dell’area e lo aveva ritenuto non decisivo applicando il principio tempus regit actum. La legittimità dei titoli doveva essere valutata in base al regime PSAI vigente al momento della loro adozione, quando l’area ricadeva in zona R3 a rischio frana elevato, nella quale erano vietati interventi comportanti incremento del carico insediativo; il successivo mutamento della classificazione non poteva incidere sulla legittimità originaria degli atti. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, liquidate in euro 4.000 oltre accessori in favore del resistente; sono state compensate nei rapporti con il Ministero della Cultura, costituitosi solo formalmente.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Richiama il rimedio della revocazione delle sentenze amministrative nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L’errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione materiale degli atti, riguardare un punto non controverso, essere decisivo e non coincidere con un errore di giudizio o di valutazione.
art. 104, comma 2, c.p.a.
La produzione documentale nuova in appello è ammissibile nei limiti previsti dalla norma; nel caso concreto i documenti sono stati ritenuti non indispensabili e quindi non ammissibili.
art. 32 l. 47/1985
La disciplina del condono richiede che le opere abusive siano ultimate entro il termine previsto, individuato nella decisione nel 1° ottobre 1983; per il cambio di destinazione d’uso occorre anche il completamento funzionale e l’idoneità al nuovo uso.
art. 31 l. 47/1985
È richiamato in relazione al termine e ai presupposti temporali per la sanabilità delle opere abusive.
art. 30 l. 724/1994
La disciplina del secondo condono richiede l’ultimazione delle opere entro il 31 dicembre 1993.
art. 22 Norme di attuazione PSAI
Nelle aree a rischio elevato da frana ... sono consentiti esclusivamente tutti gli interventi e le attività ... la cui attuazione non comporti incremento del carico insediativo.
Nelle aree R3 sono ammessi solo gli interventi compatibili con il divieto di incremento del carico insediativo.
art. 23 Norme di attuazione PSAI
Nelle aree ad elevato rischio da frana sono inoltre consentiti sul patrimonio edilizio esistente: a) gli interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento del carico insediativo ...
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi solo senza aumento del carico insediativo e nei limiti stabiliti dalla disciplina del PSAI.
Massime di principio
- L’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. deve derivare da una falsa od omessa percezione materiale del contenuto degli atti processuali, riguardare un punto non controverso, essere immediatamente rilevabile e risultare decisivo secondo un nesso causale logico-giuridico con la decisione.
- La revocazione non può essere utilizzata per contestare l’interpretazione o la valutazione delle prove, delle domande e delle difese: quando il giudice abbia percepito gli atti e li abbia valutati, l’eventuale erroneità attiene al giudizio e non integra errore di fatto revocatorio.
- Non sussiste errore di fatto revocatorio quando la sentenza abbia espressamente esaminato i documenti dedotti dalla parte, ma ne abbia tratto conclusioni diverse da quelle prospettate; la revocazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio.
- Ai fini del condono edilizio relativo al cambio di destinazione d’uso di un manufatto, non è sufficiente provare l’esistenza fisica della costruzione entro il termine previsto: il richiedente deve dimostrare anche il completamento funzionale e l’idoneità al nuovo uso entro il termine di legge.
- La legittimità di un titolo edilizio deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, sulla base della disciplina vigente al momento della sua adozione; una successiva riclassificazione dell’area sotto il profilo del rischio idrogeologico non elimina retroattivamente l’illegittimità originaria del titolo.
- In area classificata a rischio frana elevato, il cambio di destinazione d’uso a residenza che comporti incremento del carico insediativo è incompatibile con le norme del PSAI vigenti al momento del rilascio del titolo.
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