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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5728/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione: il ricorrente denunciava carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza di merito in relazione alla valutazione delle impronte papillari rilevate sugli specchietti retrovisori del ciclomotore rubato. Sosteneva che la tipologia delle impronte non fosse compatibile con la ricostruzione che lo vorrebbe autore del furto e che la corte avesse 'inventato' la prova ritenendo che le impronte dimostrassero che egli aveva posto il veicolo in sua disponibilità e lo avesse guidato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano congetturali, aspecifiche e miravano a una rivalutazione del merito (ricostruzione dei fatti e della prova), competenza esclusiva del giudice di merito. Ha ritenuto che la motivazione della corte d'appello non fosse afflitta da manifesta illogicità e che la rilevanza delle impronte sui due specchietti fosse una valutazione ammissibile in sede di merito per escludere un mero contatto fortuito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 625, comma primo, nn. 2 e 7

    Norma che descrive il reato di furto aggravato; richiamata in relazione alla fattispecie per la quale il ricorrente era stato condannato in primo grado e in appello.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente alla Corte di Cassazione, ove dichiari il ricorso inammissibile, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende; applicata in concreto per disporre il pagamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione ha poteri di sindacato limitati: non può svolgere una nuova valutazione del merito dei fatti e delle prove salvo che emerga una manifesta illogicità o violazione di diritto rilevante.
  • Motivi di ricorso generici, congetturali o che propongono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili in cassazione.
  • La presenza di impronte su più parti rilevanti di un oggetto può legittimamente essere valutata dal giudice di merito come indizio che escluda un contatto fortuito e suggerisca un comportamento diretto (es. maneggio o guida), purché la motivazione sia logicamente coerente.
  • Per impugnare con successo in cassazione la valutazione probatoria occorre indicare specifici profili di illogicità, contraddittorietà o violazione di norme di diritto nella motivazione, non limitarsi a proporre una diversa interpretazione delle risultanze processuali.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi consigliabile valutare attentamente la fondatezza giuridica e la specificità delle doglianze prima di proporre ricorso in cassazione.

Testo integrale

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