Sentenza n. 13045/2026 - Roma, Sezione 4T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha preso atto della rinuncia formale al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a., senza esaminare nel merito le censure rivolte contro il diniego di visto. Le spese di lite sono state integralmente compensate, poiché entrambe le parti avevano formulato tale richiesta.
Atto impugnato: diniego di visto d’ingresso in Italia per turismo, motivato da ragionevoli dubbi sull’intenzione della richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di visto deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e delle garanzie partecipative, nonché violazione dell’art. 97 Cost., illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione, sviamento e ingiustizia manifesta, per non avere ricevuto il preavviso di rigetto. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 4 d.lgs. 286/1998 e dell’art. 5 d.P.R. 394/1999, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e vizi della motivazione, sostenendo che sussistessero le condizioni per il rilascio del visto e contestando la valutazione del cosiddetto rischio migratorio. In corso di causa, dopo il rigetto della domanda cautelare, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso perché non più interessata a fare ingresso in Italia; l’Amministrazione ha aderito alla richiesta di estinzione con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso e consente la compensazione delle spese quando ciò sia richiesto e giustificato secondo le modalità previste.
art. 84, comma 2, c.p.a.
Consente la compensazione delle spese di lite; nel caso concreto il Collegio l’ha disposta poiché richiesta da entrambe le parti.
art. 10-bis l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in relazione alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto, ma non esaminato nel merito a causa dell’estinzione del giudizio.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente con riguardo all’obbligo di motivazione del diniego, ma non esaminato nel merito.
art. 4 d.lgs. 286/1998
Richiamato dalla ricorrente quale parametro della disciplina del visto d’ingresso, senza valutazione di merito da parte del Collegio.
art. 5 d.P.R. 394/1999
Richiamato dalla ricorrente in combinato disposto con l’art. 4 d.lgs. 286/1998, senza esame sostanziale per effetto della rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso, presa in considerazione dal giudice, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l’atto amministrativo.
- Le spese di lite possono essere integralmente compensate quando entrambe le parti ne facciano concorde richiesta, ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a.
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