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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37145/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello per due motivi: 1) mancata declaratoria di improcedibilità del reato di lesioni (capo B) con riferimento alla persona offesa Javed Waqas, che aveva rimesso la querela; 2) violazione per mancanza e manifesta illogicità della motivazione con cui è stata affermata la sua responsabilità per i reati residui (contestazione della valutazione delle prove, in particolare delle dichiarazioni testimoniali e dei referti medici). Il fatto di causa: Piva, locatario di un immobile con sublocatari Javed Waqas e Ghafoor Abdul, veniva condannato in appello per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e, limitatamente, per lesioni a carico di Ghafoor Abdul; la Corte d'Appello aveva altresì dichiarato non doversi procedere per i fatti relativi a Javed Waqas per remissione di querela e aveva rideterminato la pena a nove mesi di reclusione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, lo ha ritenuto manifestamente infondato: la Corte di Appello aveva semplicemente corretto un errore materiale del dispositivo della sentenza di primo grado rendendo chiara la statuizione già contenuta nel dispositivo circa il non doversi procedere per i fatti relativi a Javed Waqas, stante la remissione di querela. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché esclusivamente rivalutativo dei fatti, generico e non specificamente confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata; la motivazione d'appello è stata ritenuta logica e coerente (riconoscimento fotografico del ricorrente, ammissione parziale della presenza sul luogo, movente, compatibilità dei referti medici). Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; usata per sanzionare la causa di inammissibilità del ricorso.

  • Remissione di querela (effetto di estinzione del procedimento/improcedibilità)

    La remissione della querela da parte della persona offesa determina l'estinzione della punibilità o l'improcedibilità del reato nei confronti dell'imputato per i fatti riferiti a quella persona; la Corte d'Appello l'ha applicata limitando la responsabilità per il capo B alla sola persona offesa Ghafoor Abdul e dichiarando non doversi procedere per Javed Waqas.

  • Principio giurisprudenziale sul divieto per la Cassazione di riesaminare i fatti

    cite giurisprudenziali indicate nella sentenza (es. Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015)

    La Corte ricorda che la Suprema Corte non può sostituirsi al giudice del merito nella rivalutazione degli elementi di fatto, salvo casi di manifesta illogicità della motivazione; pertanto i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione probatoria sono inammissibili o infondati.

Massime di principio

  • La remissione di querela da parte della persona offesa determina l'improcedibilità o l'estinzione della azione penale per i reati riferiti a quella persona: il giudice deve tenerne conto e può correggere errori materiali nel dispositivo per rendere chiara la statuizione.
  • La Corte d'Appello può correggere errori materiali del dispositivo della sentenza di primo grado per evitare incertezze nell'enunciato della decisione.
  • In Cassazione i motivi che consistono in una mera rivalutazione dei fatti o che sono generici e apodittici vengono dichiarati inammissibili; è necessario confrontarsi punto per punto con la motivazione impugnata e indicare profili di illegittimità logico-giuridica.
  • L'identificazione fotografica, le ammissioni parziali dell'imputato, il movente e la compatibilità dei referti medici costituiscono elementi idonei a sostenere la condanna se valutati coerentemente dal giudice di merito.
  • Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di una somma a titolo di ammenda in favore della cassa delle ammende quando sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
  • Per impugnare efficacemente una decisione penale in Cassazione occorre formulare censure di diritto precise e dimostrare manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; semplici dubbi sulla valutazione della prova non sono sufficienti.

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