Cassazione Penale, Sentenza n. 37145/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello per due motivi: 1) mancata declaratoria di improcedibilità del reato di lesioni (capo B) con riferimento alla persona offesa Javed Waqas, che aveva rimesso la querela; 2) violazione per mancanza e manifesta illogicità della motivazione con cui è stata affermata la sua responsabilità per i reati residui (contestazione della valutazione delle prove, in particolare delle dichiarazioni testimoniali e dei referti medici). Il fatto di causa: Piva, locatario di un immobile con sublocatari Javed Waqas e Ghafoor Abdul, veniva condannato in appello per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e, limitatamente, per lesioni a carico di Ghafoor Abdul; la Corte d'Appello aveva altresì dichiarato non doversi procedere per i fatti relativi a Javed Waqas per remissione di querela e aveva rideterminato la pena a nove mesi di reclusione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, lo ha ritenuto manifestamente infondato: la Corte di Appello aveva semplicemente corretto un errore materiale del dispositivo della sentenza di primo grado rendendo chiara la statuizione già contenuta nel dispositivo circa il non doversi procedere per i fatti relativi a Javed Waqas, stante la remissione di querela. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché esclusivamente rivalutativo dei fatti, generico e non specificamente confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata; la motivazione d'appello è stata ritenuta logica e coerente (riconoscimento fotografico del ricorrente, ammissione parziale della presenza sul luogo, movente, compatibilità dei referti medici). Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; usata per sanzionare la causa di inammissibilità del ricorso.
Remissione di querela (effetto di estinzione del procedimento/improcedibilità)
La remissione della querela da parte della persona offesa determina l'estinzione della punibilità o l'improcedibilità del reato nei confronti dell'imputato per i fatti riferiti a quella persona; la Corte d'Appello l'ha applicata limitando la responsabilità per il capo B alla sola persona offesa Ghafoor Abdul e dichiarando non doversi procedere per Javed Waqas.
Principio giurisprudenziale sul divieto per la Cassazione di riesaminare i fatti
cite giurisprudenziali indicate nella sentenza (es. Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015)
La Corte ricorda che la Suprema Corte non può sostituirsi al giudice del merito nella rivalutazione degli elementi di fatto, salvo casi di manifesta illogicità della motivazione; pertanto i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione probatoria sono inammissibili o infondati.
Massime di principio
- La remissione di querela da parte della persona offesa determina l'improcedibilità o l'estinzione della azione penale per i reati riferiti a quella persona: il giudice deve tenerne conto e può correggere errori materiali nel dispositivo per rendere chiara la statuizione.
- La Corte d'Appello può correggere errori materiali del dispositivo della sentenza di primo grado per evitare incertezze nell'enunciato della decisione.
- In Cassazione i motivi che consistono in una mera rivalutazione dei fatti o che sono generici e apodittici vengono dichiarati inammissibili; è necessario confrontarsi punto per punto con la motivazione impugnata e indicare profili di illegittimità logico-giuridica.
- L'identificazione fotografica, le ammissioni parziali dell'imputato, il movente e la compatibilità dei referti medici costituiscono elementi idonei a sostenere la condanna se valutati coerentemente dal giudice di merito.
- Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di una somma a titolo di ammenda in favore della cassa delle ammende quando sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
- Per impugnare efficacemente una decisione penale in Cassazione occorre formulare censure di diritto precise e dimostrare manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; semplici dubbi sulla valutazione della prova non sono sufficienti.
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