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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36309/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda due imputati condannati in appello per una condotta di detenzione e commercio di stupefacenti in concorso. Con i ricorsi per cassazione essi hanno censurato la sentenza della Corte di appello nella parte in cui aveva escluso la riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo la difesa, la condotta avrebbe dovuto essere ricondotta alla fattispecie di lieve entità. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze riproponevano censure già esaminate e confutate dalla Corte territoriale, la quale aveva valorizzato in modo complessivo: il dato ponderale non trascurabile dello stupefacente; le modalità di occultamento; la disponibilità di un luogo per lo stoccaggio; la predisposizione in dosi; la documentazione contabile che attestava la consistenza del commercio illecito; il possesso di tre ricetrasmittenti. Tali elementi erano stati ritenuti incompatibili con la occasionalità della condotta e con la configurabilità dell'ipotesi lieve.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse già adeguatamente motivato l'esclusione dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sulla base di plurimi elementi fattuali sintomatici di un'attività illecita non occasionale e di una gestione organizzata dello stupefacente. Conseguentemente, ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La Corte ribadisce che la lieve entità va esclusa quando il quadro fattuale, valutato complessivamente, evidenzi un'attività non occasionale e connotata da elementi organizzativi e sintomatici di un illecito commercio di stupefacenti.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, ciascun ricorrente è condannato al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici fattuali rilevanti, non potendo il giudice limitarsi al solo dato ponderale della sostanza.
  • L'esclusione della lieve entità può fondarsi su un insieme di elementi sintomatici dell'organizzazione dell'attività illecita, quali le modalità di occultamento, la predisposizione in dosi, la disponibilità di luoghi di stoccaggio, la documentazione contabile e l'uso di strumenti funzionali al traffico.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già specificamente confutate dalla sentenza impugnata, senza introdurre argomenti decisivi idonei a scalfirne la motivazione.
  • L'accertamento della non occasionalità della condotta, in presenza di plurimi indicatori organizzativi, è incompatibile con la riqualificazione del fatto nella fattispecie lieve.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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