Sentenza n. 778/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento, adottato dalla Commissione Elettorale Circondariale di Nuoro in data 10 maggio 2026 e comunicato in data 11 maggio 2026 (prot. n. 0004417), di non ammissione della candidata Patrizia Coronas alle elezioni amministrative del Comune di Torpè del 7 e 8 giugno 2026 e del relativo verbale di pari data; di ogni altro atto ad esso comunque presupposto, connesso e conseguente, ancorché allo stato incognito,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione della candidata alle elezioni comunali per mancata autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura e di insussistenza della condizione di incandidabilità
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata esclusa)
Prevale il privato
La controversia
La candidata aveva presentato, entro il termine di legge e unitamente alla lista, la documentazione necessaria, compresa la dichiarazione di accettazione della candidatura e la dichiarazione sostitutiva relativa all'insussistenza di cause di incandidabilità. La Commissione Elettorale Circondariale la escludeva perché tali dichiarazioni risultavano prive dell'autenticazione prescritta. La ricorrente deduceva la violazione degli artt. 28 e seguenti del d.P.R. n. 570/1960, dell'art. 21 del d.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 14 della l. n. 53/1990, nonché degli artt. 1, 48 e 97 Cost., del principio del favor partecipationis, dell'affidamento, della leale collaborazione e del soccorso istruttorio. Sosteneva che l'omissione dell'autenticazione non fosse a lei imputabile, poiché il Segretario comunale aveva identificato i candidati ma, per mero errore materiale e per la mole di lavoro, non aveva apposto timbro e firma. La ricorrente aveva informato la Commissione prima dell'adozione del provvedimento, producendo una dichiarazione del Segretario comunale che confermava l'accaduto. Deduceva inoltre eccesso di potere per sviamento, travisamento, contraddittorietà, irragionevolezza e carenza di istruttoria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di esclusione e disponendo l'ammissione della candidata alle elezioni comunali. Il Collegio ha ribadito che la dichiarazione di accettazione della candidatura è necessaria e che la relativa sottoscrizione deve essere autenticata da uno dei soggetti abilitati ai sensi dell'art. 14 della l. n. 53/1990; in linea generale, la mancanza dell'autenticazione comporta l'esclusione. Tuttavia, nel caso concreto, il Segretario comunale aveva identificato personalmente i candidati e aveva attestato che la mancata apposizione di timbro e firma era dovuta a un proprio errore materiale, non imputabile alla candidata. Pertanto, lo scopo sostanziale dell'autenticazione, consistente nell'assicurare la genuinità della sottoscrizione, risultava raggiunto. Il rigore formale proprio del procedimento elettorale deve essere coordinato con il favor partecipationis, con la tutela dell'affidamento e con la leale collaborazione tra amministrazione e cittadino. La Commissione, tempestivamente informata prima della decisione, avrebbe dovuto attivare un soccorso istruttorio eccezionalmente diretto a consentire la regolarizzazione dell'autenticazione, anche mediante riconvocazione dei candidati. L'esclusione è stata quindi ritenuta ingiustamente limitativa della prerogativa costituzionale di partecipazione elettorale, illogica e irrazionale, in assenza di qualsiasi violazione degli obblighi di diligenza da parte della candidata. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 28 e ss. d.P.R. 570/1960
La disciplina della presentazione delle candidature alle elezioni comunali impone la produzione della dichiarazione di accettazione della candidatura e degli ulteriori documenti richiesti entro i termini stabiliti.
art. 46 d.P.R. 445/2000
Costituisce la base normativa della dichiarazione sostitutiva relativa all'insussistenza delle cause di incandidabilità.
art. 21 d.P.R. 445/2000
È stato richiamato nel provvedimento impugnato quale fondamento dell'obbligo di autenticazione della sottoscrizione.
art. 14 l. 53/1990
“Segretari comunali e provinciali, o specifici funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia”
Individua i soggetti autorizzati ad autenticare la sottoscrizione delle dichiarazioni elettorali; tra essi rientra il Segretario comunale.
art. 1 Cost.
È stato invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di partecipazione democratica, senza autonoma applicazione nella motivazione.
art. 48 Cost.
Tutela il diritto di elettorato e la partecipazione alle consultazioni elettorali; l'esclusione illegittima incide su tale prerogativa costituzionale.
art. 97 Cost.
È stato richiamato in relazione al buon andamento dell'amministrazione e alla necessità di non imputare alla candidata l'errore materiale dell'ufficiale autenticante.
Massime di principio
- Nel procedimento elettorale la mancanza dell'autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura costituisce, in via generale, causa di esclusione, trattandosi di formalità essenziale affidata ai soggetti abilitati dalla legge.
- Il rigore formale del procedimento elettorale deve essere coordinato con il favor partecipationis, con la tutela dell'affidamento e con il principio di leale collaborazione quando l'irregolarità formale sia imputabile esclusivamente all'amministrazione e non al candidato diligente.
- Quando il pubblico ufficiale abilitato abbia effettivamente identificato il candidato e l'omissione consista soltanto nella mancata apposizione di timbro e firma per errore materiale, lo scopo sostanziale dell'autenticazione può ritenersi raggiunto, impedendo che l'errore dell'amministrazione determini l'esclusione del candidato.
- La Commissione elettorale, se informata dell'errore prima dell'adozione del provvedimento di esclusione e in assenza di violazioni imputabili al candidato, può e deve attivare un soccorso istruttorio eccezionale, anche mediante riconvocazione del candidato e regolarizzazione dell'autenticazione, per evitare un sacrificio sproporzionato della partecipazione elettorale.
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