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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18329/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Una curatela fallimentare aveva notificato a una società debitrice un atto di precetto per il pagamento di una somma portata da titolo esecutivo giudiziale. La società destinataria del precetto proponeva opposizione deducendo, in sostanza, la nullità dell’atto di precetto perché sottoscritto da un difensore privo di valido mandato, assumendo anche la nullità della procura rilasciata per il giudizio di cognizione da cui era derivato il titolo esecutivo. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello confermava. In cassazione la società ricorrente articolava cinque motivi: con i primi due contestava la qualificazione dell’opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e la conseguente declaratoria di inammissibilità per tardività, insistendo sulla natura di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e sulla dedotta inesistenza di valido jus postulandi; con il terzo denunciava carenza di motivazione della sentenza di primo grado e omesso esame di fatti decisivi, oltre alla mancata riforma in appello; con il quarto lamentava ulteriori omessi esami e vizi motivazionali in relazione alla regolarità del titolo esecutivo, ma in realtà riferiti a questioni attinenti al merito del giudizio di cognizione; con il quinto censurava la condanna alle spese di lite e la relativa motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione dell’opposizione come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., osservando che il vizio relativo al difetto di jus postulandi del difensore che ha sottoscritto il precetto è un vizio sanabile e deve essere dedotto nel termine perentorio previsto per l’opposizione agli atti esecutivi, decorrente dalla notificazione del precetto. Ha quindi reputato manifestamente infondati e perciò inammissibili i primi due motivi ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità e, in parte, per difetto di interesse, poiché rivolti a contestare argomentazioni sul merito svolte ad abundantiam dopo una statuizione pregiudiziale di inammissibilità. Quanto alle spese del grado di appello, la Corte ha rilevato che la condanna seguiva il principio di soccombenza e che la mancata compensazione non richiede autonoma motivazione; inoltre la liquidazione risultava contenuta entro i parametri applicabili. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata, non essendosi costituita la curatela intimata. È stato infine dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura di opposizione all'esecuzione; la Corte esclude che il vizio dedotto rientri in tale schema e conferma la qualificazione come opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 617 c.p.c.

    norma ritenuta applicabile all'opposizione proposta per difetto di jus postulandi del difensore del precetto; il termine è perentorio e la tardività comporta inammissibilità.

  • art. 25 L.F.

    richiamato nel primo motivo, senza che dalla decisione emerga un'autonoma ratio su tale norma.

  • art. 125 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di sottoscrizione del precetto e mandato difensivo; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    invocato quale parametro di violazione di legge nei motivi di ricorso, ma le doglianze vengono ritenute inammissibili o manifestamente infondate.

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    invocato per nullità della sentenza; la Corte rileva carenze di specificità e difetto di interesse.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi; le censure sono ritenute inammissibili per difetto di specificità o perché dirette al merito del giudizio di cognizione.

  • art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato per la necessaria esposizione dei fatti di causa; il ricorso è ritenuto carente sul piano della specificità.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    richiamato per l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti; la Corte rileva la mancata specificazione delle censure e dei documenti rilevanti.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato a fondamento della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 92, comma 1 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la regolazione delle spese; la Corte osserva che la compensazione è discrezionale e non richiede motivazione sul mancato esercizio.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato in relazione al preteso difetto di motivazione sulla liquidazione delle spese; la censura è respinta.

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1 c.p.c.

    utilizzato per dichiarare inammissibili i motivi manifestamente infondati in quanto contrari a un orientamento consolidato della Corte.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato in relazione al versamento dell'ulteriore contributo unificato nei limiti in cui dovuto.

Massime di principio

  • L'opposizione contro il precetto fondata sul difetto di potere rappresentativo o di jus postulandi del difensore che ha sottoscritto l'atto va normalmente qualificata come opposizione agli atti esecutivi e deve essere proposta nel termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c.; decorso tale termine, il vizio non può essere utilmente fatto valere.
  • Il difetto di mandato del difensore che ha intimato il precetto non integra di per sé una causa di inesistenza dell'atto, ma un vizio sanabile anche mediante ratifica, con effetto ex tunc, salvo che siano già maturate preclusioni o decadenze.
  • Quando il giudice dichiara inammissibile l'opposizione per una ragione pregiudiziale, le ulteriori argomentazioni sul merito rese nella sentenza sono ad abundantiam e non devono essere specificamente impugnate; è inammissibile il motivo che pretenda di censurare anche quelle parti prive di decisorietà.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione i fatti, le censure, gli atti e i documenti rilevanti; la mancanza di specificità e di autosufficienza comporta inammissibilità.
  • La condanna alle spese segue il principio di soccombenza e la mancata compensazione non necessita di una motivazione autonoma; la liquidazione delle spese è censurabile solo se eccede i parametri applicabili o se presenta vizi specifici.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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