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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06092/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi dell'art. 1, commi 186 e seguenti, della legge n. 197/2022 e ha ritenuto integrati i presupposti per l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 198, della medesima legge. Di conseguenza, il processo è stato dichiarato estinto. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione materia imponibile, determinando maggiori IRES, IVA e IRAP, pur avendo annullato le sanzioni. La Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto l'appello della contribuente contro la decisione di primo grado che aveva invece rigettato il ricorso. Avverso la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre la società ha resistito con controricorso e ha proposto a sua volta ricorso incidentale con due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha poi comunicato di avere aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla legge n. 197/2022, depositando la domanda e la prova dell'integrale versamento del dovuto, chiedendo conseguentemente l'estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 186 e segg., L. n. 197/2022

    definizione agevolata delle liti pendenti

    La Corte rileva che l'adesione alla definizione agevolata, accompagnata dal deposito della domanda e dalla prova dell'integrale pagamento, consente di chiudere la lite secondo la disciplina speciale sopravvenuta.

  • art. 1, comma 198, L. n. 197/2022

    La Corte afferma che, in presenza dei presupposti previsti dalla norma, il giudizio deve essere dichiarato estinto.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, una parte dimostra di avere aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti e di avere effettuato l'integrale versamento dovuto, il giudizio va dichiarato estinto se ricorrono i presupposti della disciplina speciale.
  • La definizione agevolata della lite costituisce causa autonoma di estinzione del processo, idonea a prevalere sulla prosecuzione del giudizio di impugnazione principale e incidentale.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate secondo quanto disposto dalla normativa applicata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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