Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14539/2026 del 16/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da tre soggetti, di cui due in proprio e come socie-amministratrici di una farmacia, per ottenere l’accertamento dell’appropriazione indebita di ingenti somme, asseritamente sottratte nel periodo 2003-2013 da chi svolgeva la revisione contabile e la gestione dei rapporti fiscali della farmacia, con richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, ovvero in subordine dell’indennizzo per arricchimento senza causa. Il Tribunale ha accolto in parte le domande risarcitorie e ha rigettato la manleva verso le assicuratrici. In appello, il soccombente ha tentato l’iscrizione a ruolo telematica entro il termine, ricevendo però un esito automatico di anomalia e, successivamente, un rifiuto della cancelleria per file non conforme; ha quindi ripetuto il deposito il giorno seguente e ha chiesto la rimessione in termini. La Corte d’appello ha però dichiarato improcedibile l’appello, ritenendo tardiva la costituzione per fatto imputabile alla parte. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione delle norme sul processo telematico e sull’art. 153, comma 2, c.p.c., sostenendo che il primo deposito era tempestivo, che l’errore non gli era imputabile e che la rimessione in termini avrebbe dovuto essere concessa, perché il deposito telematico con esito negativo, seguito da tempestiva rinnovazione, non poteva condurre all’improcedibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha respinto le eccezioni preliminari di improcedibilità e di mancato rispetto dell’autosufficienza, ritenendo sufficientemente documentati i dati rilevanti del deposito telematico. Nel merito ha affermato che, in caso di esito negativo del deposito telematico e di rifiuto dell’atto da parte della cancelleria, occorre distinguere tra errore imputabile alla parte ed errore non imputabile; nel caso concreto la Corte territoriale aveva erroneamente attribuito alla parte la causa del mancato perfezionamento del deposito, senza considerare che il sistema aveva inizialmente restituito un esito di errore imprevisto e che il successivo deposito era stato comunque effettuato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Il termine breve per impugnare è stato considerato rispettato perché il ricorso per cassazione è stato notificato entro il termine decorrente dalla pubblicazione della sentenza, anche in assenza di copia autentica notificata depositata in atti.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    L’eccezione di improcedibilità per mancato deposito dei documenti è stata respinta, poiché il ricorso conteneva l’indicazione degli atti depositati e il fascicolo di merito rilevante.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    Il requisito di autosufficienza è stato ritenuto soddisfatto mediante trascrizione essenziale degli atti e dei documenti rilevanti, in modo funzionale alla comprensione del motivo.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    L’errore nel deposito telematico non determina invalidità ove l’atto abbia comunque raggiunto lo scopo; la violazione delle forme digitali può integrare nullità sanabile, non inesistenza.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini presuppone che la decadenza non sia imputabile alla parte; il giudice deve valutare la non imputabilità del ritardo e non può negare il rimedio se l’errore è incolpevole.

  • art. 347 c.p.c.

    Richiamato nel motivo come norma sul regime di costituzione in appello e deposito dell’atto di impugnazione.

  • art. 348 c.p.c.

    Richiamato nel motivo come norma sulla procedibilità dell’appello e sulla costituzione dell’appellante.

  • art. 165 c.p.c.

    Richiamato nel motivo in relazione agli oneri di iscrizione a ruolo e deposito telematico.

  • art. 14 del Decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

    Richiamato dal ricorrente come disciplina tecnica del processo telematico e del deposito degli atti.

  • art. 13 del Decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle specifiche tecniche del deposito telematico.

  • artt. 12, 13, 14 e 34 del Decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

    Norme tecniche evocate per contestare la declaratoria di improcedibilità e sostenere la correttezza del deposito telematico.

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179 del 2012

    Indicato come base normativa del perfezionamento del deposito telematico tramite ricevuta di avvenuta consegna.

Massime di principio

  • Nel deposito telematico degli atti processuali, l’esito negativo della procedura non comporta automaticamente improcedibilità o inesistenza dell’atto: occorre verificare se il mancato perfezionamento sia imputabile alla parte o a malfunzionamenti/specifiche tecniche del sistema.
  • Se il deposito telematico riceve un esito negativo e la parte provvede senza indugio a rinnovarlo con esito positivo, la questione della rimessione in termini può divenire superflua, purché il complessivo comportamento processuale sia tempestivo e diligente.
  • La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. richiede soltanto la non imputabilità della decadenza alla parte; non è necessario un termine tipico per la richiesta, ma il giudice deve accertare se il ritardo derivi da un affidamento incolpevole o da un errore tecnico non ascrivibile al depositante.
  • Le anomalie del deposito digitale, quando non impediscono il raggiungimento dello scopo dell’atto e non dipendono da colpa del mittente, non possono essere trattate come cause di improcedibilità senza un accertamento concreto delle ragioni del rifiuto.
  • Ai fini dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la trascrizione degli atti e documenti è necessaria solo nella misura in cui sia davvero funzionale alla comprensione della censura, dovendosi evitare formalismi eccedenti rispetto alla funzione del requisito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.