Parere n. 1488/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Puca Michele contro il Comune di Sant’Antimo per l’annullamento del provvedimento prot. n.4352 del 4 novembre 2010 di diniego alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego comunale di permesso di costruire in sanatoria prot. n. 4352 del 4 novembre 2010, relativo a un fabbricato abusivo destinato a civile abitazione.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego di sanatoria edilizia ordinaria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, deducendo tre motivi: violazione degli artt. 10 e 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; violazione dell’obbligo di motivazione e degli artt. 31 e 36 d.P.R. n. 380/2001, sostenendo la sussistenza della doppia conformità e l’insufficiente indicazione delle norme urbanistiche violate; incompetenza, perché il provvedimento sarebbe stato sottoscritto dal responsabile di posizione organizzativa anziché dal dirigente competente. La questione riguarda anche la destinazione urbanistica dell’area, ricadente nel perimetro del piano particolareggiato della zona industriale e destinata a organismi polivalenti promozionali al servizio dell’industria, nonché l’onere del richiedente di dimostrare la doppia conformità dell’intervento.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha esaminato prioritariamente il motivo di incompetenza, considerandone in astratto la natura assorbente, ma lo ha respinto perché dagli atti risultava un provvedimento sindacale che attribuiva al responsabile di posizione organizzativa del settore Edilizia privata il potere di adottare e sottoscrivere gli atti di competenza del settore. Ha respinto anche la censura relativa all’omessa comunicazione dei motivi ostativi, poiché il diniego di sanatoria, in assenza della doppia conformità richiesta dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, ha natura vincolata; pertanto, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990, l’omissione dell’art. 10-bis costituisce un’irregolarità non invalidante, non potendo il contenuto del provvedimento essere diverso. Infine, ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego: la destinazione residenziale del manufatto risultava ragionevole e non contestata, mentre essa era incompatibile con la classificazione industriale dell’area. Il ricorrente, sul quale gravava l’onere di provare la doppia conformità, non aveva fornito neppure un principio di prova. Il ricorso è stato quindi respinto.
Osservazioni
Incompetenza dell’organo firmatario
Il motivo è infondato. Il provvedimento sindacale prodotto agli atti attribuiva al responsabile di posizione organizzativa del settore Edilizia privata il ruolo apicale e il potere di sottoscrivere i provvedimenti di competenza del settore; pertanto, la firma del diniego da parte di tale funzionario era legittima.
Omessa comunicazione dei motivi ostativi
Il motivo è infondato. Il diniego di sanatoria per mancanza della doppia conformità ha natura vincolata. L’omissione della comunicazione prevista dall’art. 10-bis l. n. 241/1990 non determina quindi l’annullamento del provvedimento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della stessa legge, poiché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Doppia conformità e motivazione del diniego
Il motivo è infondato. La destinazione residenziale del fabbricato risultava ragionevole sulla base della documentazione fotografica e non era contestata dal ricorrente; tale destinazione era incompatibile con la classificazione industriale dell’area. Il ricorrente, gravato dell’onere di provare la doppia conformità, non aveva fornito neppure un principio di prova.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
è necessario che l’intervento sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria
La sanatoria edilizia ordinaria richiede la cosiddetta doppia conformità; in mancanza, il diniego ha natura vincolata.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è dovuta nel procedimento, ma la sua omissione non invalida il diniego vincolato quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990
L’omissione di una garanzia procedimentale non comporta l’annullamento dell’atto vincolato se è dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 3 l. n. 241/1990
Il diniego è adeguatamente motivato quando indica l’incompatibilità tra la destinazione residenziale dell’intervento e la classificazione urbanistica industriale dell’area.
art. 107 d.lgs. n. 267/2000
La sottoscrizione dell’atto da parte del responsabile di posizione organizzativa è legittima quando una specifica attribuzione dell’ente gli conferisce il potere di adottare i provvedimenti di competenza del settore.
Massime di principio
- Il diniego del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 ha natura vincolata quando manca la doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda.
- L’omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non determina l’annullamento del diniego vincolato di sanatoria edilizia quando risulta che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990.
- Nel procedimento per il rilascio della sanatoria edilizia ordinaria grava sull’istante l’onere di dimostrare la sussistenza della doppia conformità; l’assenza anche di un principio di prova giustifica il rigetto dell’istanza.
- La competenza alla sottoscrizione del diniego edilizio può spettare al responsabile di posizione organizzativa cui l’ente abbia attribuito, con apposito provvedimento, il ruolo apicale del settore e il potere di adottare gli atti di relativa competenza.
Diniego di sanatoria edilizia ordinaria
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro il Comune di Sant’Antimo per l’annullamento del diniego di permesso di costruire in sanatoria, adottato con provvedimento prot. n. 4352 del 4 novembre 2010. L’intervento concerneva un fabbricato destinato a civile abitazione, realizzato senza titolo edilizio.
Fattispecie e disciplina urbanistica
Il Comune aveva negato la sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, rilevando che l’area ricadeva nel perimetro del piano particolareggiato della zona industriale ed era destinata a organismi polivalenti promozionali al servizio dell’industria. La zona risultava inoltre non sufficientemente urbanizzata, per la mancanza di parte della viabilità, di infrastrutture a rete, di parcheggi e di spazi di verde pubblico attrezzato.
La destinazione residenziale del manufatto, desunta anche dalla documentazione fotografica, era incompatibile con la classificazione industriale dell’area. Il ricorrente non aveva contestato tale qualificazione e non aveva fornito elementi idonei a dimostrare la conformità urbanistica ed edilizia dell’intervento.
Motivi del ricorso
Il ricorrente aveva dedotto:
- l’omessa comunicazione dei motivi ostativi prevista dall’art. 10-bis l. n. 241/1990;
- il difetto di motivazione del diniego e la violazione degli artt. 31 e 36 d.P.R. n. 380/2001, sostenendo la sussistenza della doppia conformità;
- l’incompetenza del funzionario che aveva sottoscritto il provvedimento, ritenuto privo del potere spettante al dirigente del settore.
Esame del motivo di incompetenza
La Sezione ha esaminato per primo il motivo di incompetenza, in ragione della sua astratta natura assorbente: se fondato, avrebbe impedito di scrutinare le altre questioni, dovendo l’affare essere rimesso all’organo competente.
Il motivo è stato tuttavia respinto. Dagli atti risultava un provvedimento sindacale che attribuiva al responsabile di posizione organizzativa del settore Edilizia privata il ruolo apicale e il potere di firmare i provvedimenti di competenza del settore. La sottoscrizione del diniego da parte di tale soggetto doveva quindi ritenersi legittima.
Comunicazione dei motivi ostativi e natura vincolata del diniego
La Sezione ha ritenuto infondata anche la censura relativa all’omissione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990.
L’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 richiede la cosiddetta doppia conformità, cioè la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Quando tale requisito manca, il diniego è vincolato.
Di conseguenza, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi costituisce un’irregolarità non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990, perché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Doppia conformità, motivazione e onere probatorio
È stata respinta anche la censura concernente la motivazione e la sussistenza della doppia conformità.
La destinazione residenziale del fabbricato risultava ragionevole sulla base della documentazione fotografica e non era contestata dal ricorrente. Tale destinazione era incompatibile con la classificazione industriale dell’area, circostanza indicata nel provvedimento di diniego.
La Sezione ha inoltre ribadito che l’onere di dimostrare la doppia conformità grava sull’istante. Nel caso concreto, il ricorrente non aveva fornito neppure un principio di prova del possesso del requisito necessario per ottenere la sanatoria. L’esito negativo del procedimento risultava pertanto obbligato.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha rilevato che nel procedimento consultivo era stato rispettato il contraddittorio, essendo la relazione istruttoria ministeriale stata trasmessa al ricorrente, il quale aveva confermato il proprio interesse alla decisione.
Tutti i motivi sono stati ritenuti infondati. La Sezione ha quindi espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 10 ago 2026Parere n. 1496/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 10 ago 2026Parere n. 1476/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 10 ago 2026Parere n. 1477/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 10 ago 2026Parere n. 1478/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 10 ago 2026Parere n. 1479/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 10 ago 2026Parere n. 1480/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →