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Ordinanza

Ordinanza n. 2306/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla parte appellante. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità dell’ordinanza cautelare del TAR né sono state valutate le ragioni poste a fondamento della domanda cautelare. Le spese del giudizio cautelare d’appello sono state compensate per giuste ragioni.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. I, n. 206/2026, di reiezione della domanda cautelare

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società Vivisol Napoli S.r.l. ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza con cui il TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non emergono né l’atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi specifici dedotti a sostegno della domanda cautelare e dell’appello. In corso di giudizio, la ricorrente ha dichiarato, con atto del 27 maggio 2026, la sopravvenuta carenza di interesse all’accoglimento dell’appello cautelare, chiedendone la declaratoria di improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR; il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame del merito cautelare.

Massime di principio

  • L’appello cautelare deve essere dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, l’appellante dichiara e manifesta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione favorevole sulla domanda cautelare.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione cautelare impedisce l’esame del merito dei motivi d’appello e della legittimità dell’ordinanza cautelare impugnata.
  • In presenza di giuste ragioni, il giudice può compensare integralmente le spese del giudizio cautelare d’appello definito per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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