Sentenza n. 1195/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3692/2025, con richiesta di pagamento di € 4.244,19 oltre interessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo e al pagamento di € 4.244,19 oltre interessi. Ha inoltre domandato, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha eccepito l’estinzione del debito, documentando l’avvenuto pagamento. Il ricorrente non ha contestato tale circostanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L’avvenuto pagamento del credito oggetto della domanda ha eliminato l’interesse attuale del ricorrente a ottenere l’esecuzione coattiva del titolo, la nomina del commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. La circostanza è stata ritenuta pacifica, poiché il ricorrente, invitato a dedurre sui profili di improcedibilità rilevati d’ufficio, non ha svolto contestazioni. Il giudice ha applicato l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolare natura delle questioni trattate.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di un titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravvengono circostanze che determinano la carenza di un interesse effettivo alla decisione; nel caso concreto, tale effetto è derivato dal pagamento del credito azionato.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili, senza che la sentenza ne espliciti uno specifico ulteriore profilo interpretativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale pagamento del credito riconosciuto dal titolo esecutivo sopravvenuto alla proposizione del ricorso elimina l’interesse attuale all’esecuzione coattiva e determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La mancata contestazione, da parte del ricorrente, dell’avvenuto pagamento eccepito dall’amministrazione e prospettato dal giudice consente di ritenere pacifica l’estinzione del credito ai fini della decisione.
- Quando il pagamento rende inutile l’ottemperanza, vengono meno anche i presupposti per la nomina di un commissario ad acta e per la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato.
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