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Sentenza

Sentenza n. 2303/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 04250/2023, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202401555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta contro il Comune per i danni derivanti dal provvedimento che aveva dichiarato improcedibile l’istanza edilizia e accertato l’acquisizione del manufatto e dell’area al patrimonio comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente provocati dal provvedimento comunale del 15 settembre 2014, adottato dopo l’annullamento in primo grado del permesso di costruire rilasciato nel 2012 per la demolizione e ricostruzione del fabbricato. Il provvedimento del 2014 aveva dichiarato improcedibile l’istanza edilizia e accertato l’intervenuta acquisizione ope legis del manufatto e dell’area di sedime al patrimonio comunale. Il TAR aveva respinto la domanda ritenendo legittimi gli atti comunali, in quanto adottati in esecuzione della sentenza che aveva annullato il permesso di costruire, e comunque escludendo la colpa dell’amministrazione. In appello la società ha dedotto: la violazione dell’art. 30 c.p.a. e dei principi affermati dall’Adunanza plenaria, per il mancato rilievo attribuito al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato che aveva riformato la decisione di primo grado e accertato la legittimità del permesso di costruire; la conseguente illegittimità del provvedimento comunale del 2014, adottato in esecuzione della sentenza poi riformata; l’errore di fatto e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio in relazione all’accertamento della colpa; infine, la violazione del principio di soccombenza quanto alle spese del primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, integrando tuttavia la motivazione della sentenza di primo grado. Ha riconosciuto che la sentenza del Consiglio di Stato del 2021, accertando la legittimità del permesso di costruire del 2012, aveva travolto tutti gli atti comunali dipendenti dalla sentenza di primo grado poi riformata, compreso il provvedimento del 2014 e l’ordinanza di demolizione adottata in esecuzione di quella sentenza. Tale effetto discende dall’art. 336 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù dell’art. 39 c.p.a., in assenza di una disciplina specifica. Il giudice ha però qualificato l’illegittimità come successiva e non originaria, escludendo l’imputabilità dell’operato comunale a titolo di dolo o colpa. Il Comune aveva inizialmente rilasciato un permesso legittimo, aveva difeso in giudizio la sua validità e, dopo la sentenza di primo grado non sospesa, si era limitato a conformarsi a una decisione giudiziaria esecutiva, come imposto dai principi di esecuzione e rispetto delle sentenze. Non risultava quindi una condotta negligente né un impedimento alla realizzazione dell’intervento, che era stata anzi resa possibile dal permesso originario e dall’impugnazione proposta dal Comune. Il motivo sulle spese è stato assorbito, poiché collegato all’asserita erroneità della decisione. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate per la necessità di integrare la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione richiede, oltre alla lesione e all’illegittimità dell’azione amministrativa, l’imputabilità della condotta almeno a titolo di dolo o colpa; nel caso concreto tale requisito è stato escluso.

  • art. 39 c.p.a.

    Consente il rinvio alle norme del codice di procedura civile in quanto compatibili, fondando l’applicazione dell’art. 336 c.p.c. al processo amministrativo.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma della sentenza impugnata estende i propri effetti agli atti e provvedimenti dipendenti dalla sentenza riformata; nel caso concreto la riforma della sentenza che aveva annullato il permesso di costruire ha travolto gli atti comunali adottati in sua esecuzione.

Massime di principio

  • La riforma in appello della sentenza amministrativa che aveva annullato un titolo edilizio travolge, per effetto dell’art. 336 c.p.c. applicabile tramite l’art. 39 c.p.a., anche i provvedimenti amministrativi dipendenti da quella sentenza e adottati in sua esecuzione.
  • L’illegittimità sopravvenuta di un provvedimento amministrativo, determinata dalla successiva riforma della sentenza giudiziaria sulla quale il provvedimento si fondava, non comporta automaticamente la responsabilità risarcitoria dell’amministrazione: occorre verificare autonomamente la sussistenza del dolo o della colpa.
  • Non è ravvisabile colpa dell’amministrazione quando essa abbia adottato gli atti successivamente travolti conformandosi a una sentenza esecutiva non sospesa, dopo avere peraltro difeso in giudizio la legittimità del titolo amministrativo originario.
  • L’esecuzione di una sentenza amministrativa esecutiva, anche se successivamente riformata, costituisce condotta doverosa dell’amministrazione e, in assenza di ulteriori profili di negligenza, esclude l’imputabilità colposa dell’eventuale illegittimità derivata degli atti esecutivi.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoAppelloTitoli abilitativi edilizi
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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