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Sentenza

Sentenza n. 720/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso n. 358/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata al Ministero il 26 giugno 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore di € 500,00, in relazione al servizio prestato a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/2023, condannando l’Amministrazione all’erogazione del beneficio. La ricorrente ha dedotto il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la perdurante inerzia ministeriale. Ha chiesto l’attivazione della Carta elettronica con accredito dell’importo e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero ha sostenuto di avere messo a disposizione una pagina web con le indicazioni per l’attivazione del voucher, ritenendo così adempiuto il giudicato e affermando che spettasse alla ricorrente dimostrare di avere inutilmente seguito tale procedura.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto provati la notificazione della sentenza ordinaria presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il passaggio in giudicato della pronuncia e la mancata esecuzione del capo condannatorio. La procedura telematica predisposta dal Ministero è stata qualificata come strumento meramente interno agli uffici, non previsto dalla legge, inidoneo sia a costituire una condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza sia a integrare l’adempimento del giudicato. L’obbligo dell’Amministrazione consisteva nell’attivazione effettiva della Carta elettronica e nell’accredito della somma esatta di € 500,00. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà porre in essere anche gli atti contabili necessari, senza che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa possano giustificare l’inadempimento. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 339,00, oltre contributo unificato, spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Fondamento processuale del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso è stato ritenuto sussistente nel caso concreto.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Disciplina la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente; nel caso concreto il giudicato ordinario ne aveva riconosciuto l’attribuzione per l’anno scolastico 2022/2023.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione del provvedimento giudiziario al domicilio digitale dell’Amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini dell’esecuzione del titolo.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Ha modificato l’art. 479 c.p.c., stabilendo che le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato prodotto dalla ricorrente ha comprovato il passaggio in giudicato della sentenza ordinaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è possibile ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di prestazione o di conformazione riferito al caso deciso.
  • Una procedura amministrativa interna, predisposta unilateralmente dall’amministrazione e non prevista da una disposizione di legge, non può essere qualificata come condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza né può sostituire l’adempimento specifico imposto dal giudicato.
  • Quando il giudicato riconosce un beneficio economico da erogare mediante uno specifico strumento amministrativo, l’amministrazione adempie soltanto mediante l’effettiva attivazione dello strumento e l’accredito dell’importo esatto riconosciuto dal titolo, non mediante la mera pubblicazione di istruzioni o l’indicazione di una procedura da seguire.
  • Nell’ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice può assegnare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e amministrative necessarie a rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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