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Ordinanza

Ordinanza n. 8930/2026 - Roma, Sezione 4

per l'ottemperanza: del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 11684/2023 pubblicata il 13 luglio 2023, resa a definizione del procedimento R.G. n. 13406/2022 dal Tar Lazio, Roma, passato in giudicato, con la quale veniva statuito: “ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere sull'istanza come sopra presentata dalla parte ricorrente, entro giorni 180 (centottanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza".

Giustizia amministrativa202513987

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 11684/2023 e mancato adempimento agli incombenti istruttori disposti con ordinanza n. 3590/2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 11684/2023, che aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza presentata dalla parte entro 180 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Nel corso del giudizio, il TAR aveva già disposto specifici adempimenti istruttori con ordinanza n. 3590 del 26 febbraio 2026. Alla camera di consiglio del 13 maggio 2026 è stato rilevato che l’Amministrazione non aveva eseguito gli incombenti richiesti e non aveva neppure documentato l’avvenuta ottemperanza alla sentenza.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Preso atto della mancata esecuzione dell’ordinanza istruttoria e dell’assenza di prova dell’adempimento del giudicato, ha concesso al Ministero un termine ultimativo di 30 giorni per provvedere a quanto disposto dall’ordinanza n. 3590/2026. La trattazione della controversia è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 luglio 2026. L’ordinanza deve essere eseguita dall’Amministrazione ed è stata trasmessa anche al responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non dimostri di avere eseguito il giudicato né adempia agli incombenti istruttori disposti dal giudice, il giudice può assegnare un termine ultimativo per l’adempimento e rinviare la trattazione a una successiva camera di consiglio.
  • La mancata produzione, da parte dell’amministrazione, della documentazione richiesta e della prova dell’avvenuta ottemperanza giustifica la prosecuzione dell’attività istruttoria nel giudizio di ottemperanza, senza che ciò comporti necessariamente la definizione immediata della controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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