Sentenza n. 791/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 242/2025 emesso dal Tribunale di Rimini in data 19/06/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo civile munito di esecutorietà
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 242/2025 emesso dal Tribunale di Rimini il 19 giugno 2025 e munito del decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data 5 agosto 2025. Il decreto era stato notificato al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni del decreto ingiuntivo, detratto quanto eventualmente già corrisposto, comprese le spese legali liquidate dal giudice ordinario ove non già pagate, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'ulteriore eventuale inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro, oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di predisporre misure sostitutive in caso di ulteriore inadempimento.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo munito del decreto di esecutorietà è stato considerato titolo esecutivo idoneo a fondare l'azione di ottemperanza.
Massime di principio
- L'inottemperanza di un'amministrazione a un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario e munito del decreto di esecutorietà legittima il creditore a proporre ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, una volta decorso il termine dilatorio applicabile all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- Accertata la perdurante inadempienza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nel titolo esecutivo entro un termine determinato, considerando quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa e dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del titolo.
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