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Ordinanza

Ordinanza n. 2202/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. II ter, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la comunicazione di inefficacia della SCIA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR che aveva negato la sospensione degli effetti della comunicazione comunale di inefficacia della SCIA. Dalla motivazione emerge che l’amministrazione aveva fondato tale comunicazione sull’assenza, in capo alla società, di qualsiasi titolo per l’occupazione dell’area demaniale sulla quale intendeva esercitare la propria attività. L’appello non conteneva censure idonee a sovvertire la prognosi sfavorevole sull’esito del ricorso formulata dal TAR ai sensi dell’art. 55, comma 9, c.p.a.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo decisivo il fatto che la società non disponesse di alcun titolo per occupare l’area demaniale destinata all’attività. Tale circostanza, posta dall’amministrazione a fondamento della comunicazione di inefficacia della SCIA, non è stata adeguatamente superata dalle censure d’appello e conferma la prognosi negativa già formulata dal TAR sull’esito del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 9, c.p.a.

    La prognosi cautelare sull’esito del ricorso, formulata nell’ordinanza appellata, è stata ritenuta non sovvertibile dalle censure proposte in appello.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, l’appellante deve formulare censure idonee a sovvertire la prognosi sull’esito del ricorso contenuta nell’ordinanza cautelare di primo grado; in mancanza, l’appello deve essere respinto.
  • L’assenza di un titolo giuridico per l’occupazione dell’area demaniale sulla quale il privato intende esercitare un’attività costituisce elemento risolutivo nella valutazione cautelare della legittimità della comunicazione amministrativa di inefficacia della SCIA relativa a tale attività.
  • La SCIA non può fondare l’esercizio dell’attività quando manchi il distinto titolo necessario per la disponibilità o l’occupazione dell’area demaniale interessata.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrere

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