Sentenza n. 1461/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego espresso di accesso agli atti relativi al procedimento per l’ammissione di un’unità cinofila a cicli addestrativi organizzati dalla Polizia tedesca, nonché il precedente silenzio-rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accesso a tutti gli atti, pareri, comunicazioni interne e provvedimenti relativi all’iter avviato per autorizzare la partecipazione, nell’anno 2026, dell’unità cinofila da lui condotta a corsi di addestramento in Germania. L’istanza era diretta a conoscere lo stato del procedimento e le determinazioni dell’Amministrazione, anche in vista della tutela della propria professionalità e di un eventuale ricorso contro il diniego dell’autorizzazione all’addestramento. Dopo una prima comunicazione con cui l’Amministrazione aveva dichiarato che la pratica era ancora in trattazione, si formava il silenzio-rigetto; successivamente veniva adottato un diniego espresso. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 7, 9, 10, 22 e ss. e 24 della l. n. 241/1990, sostenendo di avere un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, anche se il procedimento era stato avviato dalla scala gerarchica e non su impulso di parte. Ha inoltre dedotto che non ricorressero le cause di esclusione previste dall’art. 24 della l. n. 241/1990, che l’istanza avesse natura di accesso difensivo, che l’art. 1048, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 90/2010 non potesse derogare alla disciplina legislativa dell’accesso e che il diniego fosse viziato da illogicità e contraddittorietà. L’Amministrazione aveva motivato il diniego rilevando, da un lato, che la richiesta riguardava una pratica attivata dalla scala gerarchica e, dall’altro, che i documenti rientravano tra quelli sottratti all’accesso perché concernenti l’addestramento e la formazione del personale militare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo contro il silenzio-rigetto, poiché il silenzio era stato superato dal successivo provvedimento espresso, impugnato con motivi aggiunti. Ha invece accolto i motivi aggiunti. Il Collegio ha riconosciuto al ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata: la sua professionalità non era separabile dall’efficienza dell’unità cinofila di cui era l’unico conduttore, tanto più considerando la particolare specializzazione dell’animale e la necessità di un addestramento costante. È stato ritenuto irrilevante che il procedimento fosse stato avviato dalla scala gerarchica anziché su iniziativa del ricorrente, poiché il presupposto dell’accesso è la titolarità dell’interesse qualificato previsto dalla legge, non l’iniziativa del procedimento. Il diniego è stato ritenuto illegittimo anche con riferimento all’art. 1048, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 90/2010: la disposizione riguarda l’addestramento e la formazione del personale militare, mentre la fattispecie concerneva l’addestramento di un’unità cinofila, non qualificabile come personale militare. Inoltre, gli atti relativi all’ammissione dell’animale ai corsi non risultavano riconducibili, nel caso concreto, a documenti la cui sottrazione fosse giustificata dalla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale o delle relazioni internazionali. Il diniego è stato annullato e all’Amministrazione è stato ordinato di consentire l’accesso ai documenti richiesti entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24.
L’accesso costituisce principio generale dell’attività amministrativa e l’accessibilità dei documenti è la regola, salve le specifiche eccezioni previste dalla legge.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
L’accesso deve essere comunque garantito quando la conoscenza dei documenti è necessaria per la cura o la difesa di interessi giuridici; nel caso concreto il ricorrente vantava un interesse qualificato connesso alla tutela della propria professionalità.
art. 1048, comma 1, lett. e), d.P.R. 90/2010
addestramento e formazione del personale militare
La previsione di sottrazione all’accesso non è applicabile agli atti relativi all’addestramento di un’unità cinofila, poiché l’animale non è qualificabile come personale militare; inoltre, nel caso concreto non è stato ravvisato un nesso con la salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale o delle relazioni internazionali.
art. 116 c.p.a.
Il ricorso è stato proposto per la tutela del diritto di accesso; il ricorso contro il silenzio è divenuto improcedibile dopo l’adozione del provvedimento espresso, impugnato con motivi aggiunti.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento richiesto; non è rilevante che il procedimento cui gli atti si riferiscono sia stato avviato su iniziativa dell’interessato oppure d’ufficio o su impulso della scala gerarchica.
- La professionalità del dipendente pubblico può integrare un interesse qualificato all’accesso quando gli atti richiesti incidano concretamente sull’attività professionale svolta e sulla possibilità di mantenerne l’efficienza o la qualificazione.
- Una disposizione regolamentare che sottrae all’accesso i documenti concernenti l’addestramento e la formazione del personale militare non si estende, in via automatica, agli atti riguardanti l’addestramento di un’unità cinofila, che non è qualificabile come personale militare.
- Le cause di esclusione dall’accesso devono essere applicate in modo coerente con il loro presupposto sostanziale: la sottrazione dei documenti deve essere collegata all’interesse legislativamente protetto, quale la sicurezza o la difesa nazionale, e non può fondarsi sulla sola riconducibilità generica dell’attività all’amministrazione militare.
- Quando il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso è seguito dall’adozione di un provvedimento espresso di diniego, il ricorso originario contro il silenzio diviene improcedibile; il provvedimento espresso può essere impugnato con motivi aggiunti nel medesimo giudizio.
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